Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5148 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5148 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SFAMENI GIULIO N. IL 07/12/1983
avverso la sentenza n. 4521/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il ,I21 febbraio 2013 la Corte di Appello di Firenze
confermava la sentenza del Tribunale di Firenze in data 22 ottobre 2010, che aveva
condannato l’imputato Giulio Sfameni alla pena di mesi due di arresto e di euro
206,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato
fuori dell’abitazione di un coltello, fatto commesso il 29 ottobre 2008.

mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto
dell’art. 4, comma 3, legge nr. 110/75 e vizio di motivazione per avere negato la
Corte di Appello la circostanza attenuante prevista dalla norma, nonostante si fosse
trattato di arma impropria di uso subacqueo e fosse illogico il rilievo circa l’indicata
possibilità di estrarla all’improvviso per ledere l’altrui persona, dal momento che,
l’essere stata legata al polpaccio al di sotto dei pantaloni, la rendeva non
immediatamente fruibile, mentre la sua detenzione in un giubbotto o in altro
indumento avrebbe meglio facilitato l’estrazione.
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della
motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in
base al mancato completamento da parte dell’imputato del programma terapeutico,
circostanza irrilevante dal momento che il trattamento era stato intrapreso ed
interrotto dopo la commissione del fatto ed era in via di ultimazione al momento
della pronuncia della sentenza impugnata.
c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. p dell’art. 175 cod.
pen. per il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione
della condanna, nonostante dovesse escludersi la perdurante pericolosità
dell’imputato in ragione del percorso terapeutico seguito sino a quasi la sua
conclusione.
d)

Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 e ss.

per l’esclusione della

sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sebbene le condizioni
economiche del ricorrente avrebbero dovuto indurre alla riduzione ed alla
rateizzazione della pena.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente
infondati.
1.11 primo motivo di ricorso ripropone la questione della mancata concessione
della circostanza attenuante di cui all’art. 4, comma terzo, della legge nr. 110 del

1

2.Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a

1975.
1.1 Premesso in punto di diritto che nella giurisprudenza di questa Corte è
ormai prevalente l’orientamento secondo il quale la speciale diminuente del fatto di
lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte, è
riferibile a tutte le armi improprie (sez. 1, n. 12915 dell’1/3/2012, PG in proc.
Corso, rv. 252272; sez. 1, n. 46264 dell’8/11/2012, Visendi, rv. 253968; sez. 1, n.
37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010,

proc. Nartey, Rv. 246503), va detto che per la sua concessione vengono in
considerazione criteri diversi, rispondenti ad una duplice e successiva indagine.
In primo luogo è richiesta la verifica della concedibilità della attenuante in
relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la condotta illecita,
quindi, all’esito positivo della prima analisi, dovrà procedersi all’accertamento della
sussistenza della circostanza per quantità e potenzialità delle armi. A questo
secondo fine si è ritenuto costituire elemento sufficiente a negare l’attenuante i
notevoli precedenti penali dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla
sua personalità, oppure le modalità del fatto in relazione alla personalità del suo
autore, tali da far assegnare un particolare significato alla materialità del porto
ingiustificato (Cass. sez. 1, n. 11156 del 12/11/1996, Stuto, rv. 206426; sez. 1. n.
7871 del 13/7/1995, Malgeri, ry. 202116; sez. 5, n. 21243 del 16/03/2001
Vivaldelli, rv. 219033; sez. 1, n. 44903 del 11/11/2011, Schiro’, Rv. 251460; sez.
1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, rv. 247716).
1.2 La decisione dei giudici di merito risulta rispettosa di tale indirizzo laddove
ha escluso l’attenuante in discorso per la gravità oggettiva del fatto, ritenuta tale in
base ai seguenti rilievi:
– il coltello presentava una doppia lama acuminata di dimensioni pari a 12 cm.;
– le modalità del porto mediante occultamento sotto i pantaloni, dentro il fodero
legato al polpaccio, denotavano la possibilità di un agevole prelievo senza che
l’arma fosse vista all’esterno e senza che il detentore dovesse togliersi gli abiti;
-le circostanze del porto in pieno centro cittadino in luogo frequentato da
spacciatori e tossicodipendenti ne rendevano pericolosa la presenza;
-le condizioni personali di ubriachezza dell’imputato contribuivano all’abbassamento
del livello di autocontrollo della propria aggressività.
2. Sulla scorta di tali elementi decisamente negativi, sia quanto alla condotta,
che alla personalità del suo autore -risultato avere interrotto il programma
terapeutico cui si era sottoposto presso una comunità per un lungo periodo di
tempo-, ha ritenuto di non poter accordare nemmeno le attenuanti generiche:
avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, la Corte di merito non ha affatto ignorato i
motivi di appello, ma li ha disattesi con motivazione effettiva, compiuta ed aderente
2

Catalfamo, Rv. 246931; Sez. 1, n. 10409 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, P.G. in

alle risultanze probatorie. Stante la prognosi negativa sulle sue future condotte, da
tali elementi ha altresì dedotto l’impossibilità di accordargli i doppi benefici di legge.
3.Infine, il rigetto dell’istanza di conversione della pena detentiva nella
corrispondente pena pecuniaria è stato giustificato per l’assenza di attività
lavorativa e di redditi dell’imputato, condizione tale da impedirgli l’adempimento
eventualmente impostogli.
3.1 Né può apprezzarsi il vizio denunciato in riferimento alla mancata

di merito.
4. Infine, va rilevato che, nonostante la natura contravvenzionale del reato,
il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, è venuto a scadere dopo la
pronuncia della sentenza impugnata; come affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, l’inammissibilità genetica dell’impugnazione per difetto di specificità o
manifesta infondatezza delle censure, non consentendo il formarsi di un valido
rapporto d’impugnazione, interdice la possibilità di far valere o rilevare d’ufficio la
causa estintiva maturata nelle more della trattazione del ricorso per cassazione
(Cass. S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del
27/6/2001, Cavalera, rv. 219531, S.U. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, rv.
231164).
L’impugnazione incorre, pertanto, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. nella
sanzione dell’inammissibilità per la palese infondatezza dei motivi; segue di diritto,
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di
siffatta impugnazione, al versamento della somma di euro mille in favore della
Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

rateizzazione della pena pecuniaria che non risulta essere stato richiesto ai giudici

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA