Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5147 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5147 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAMUNDO VINCENZO N. IL 15/09/1958
avverso la sentenza n. 17534/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 31 gennaio 2014 la Corte di Appello di Napoli
riformava parzialmente la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere dell’8 marzo 2013 e riduceva ad anni quattro di reclusione la pena inflitta

detenzione e porto illegale in luogo pubblico di tre bidoni contenenti materiale
esplodente per kg. 13,746 e tre bottiglie da 125 cl. contenenti miscela esplosiva per
gr. 471 e di fabbricazione di bottiglie esplosive all’interno della propria abitazione,
in Mondragone il 21/11/2012. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della
legge penale e vizio di motivazione per l’omessa indicazione dei criteri di
commisurazione della pena e di argomenti per negare la concessione delle
circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile. La Corte di
merito aveva fatto ricorso a formule stereotipate e ad argomenti generici circa
l’assenza di elementi positivi di valutazione, in tal modo incorrendo nel vizio di
apparenza della motivazione. Per contro, con l’appello erano stati indicati elementi
sintomatici della propria personalità non allarmante e della non gravità del fatto,
meramente occasionale.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi connotati da manifesta
infondatezza.
1.La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che nessuna possibile
incertezza sussisteva quanto alla realizzazione delle condotte illecite ascritte
all’imputato, stante la sorpresa nella loro flagrante commissione, ha riscontrato una
pluralità di elementi negativi, puntualmente indicati, tali da giustificare il diniego
delle invocate attenuanti generiche. In tal senso ha evidenziato le modalità
dell’azione, la sua elevata offensività ed i plurimi precedenti specifici riportati dal
Bamundo, ritenuti indicativi della sua particolare pericolosità.
Ha quindi ritenuto di poter accogliere soltanto in parte i motivi relativi alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, che ha comunque ridotto
sensibilmente in misura pari ad un terzo rispetto a quanto inflitto dal primo giudice,
partendo da pena base di poco superiore al minimo edittale possibile, ben lontana

1

all’imputato Vincenzo Bamundo, in quanto ritenuto responsabile dei reati di

dal massimo pari a dodici anni di reclusione, per il reato ritenuto di maggiore
gravità, aumentata per continuazione con gli altri reati in misura contenuta.
1.1Pertanto, la motivazione risulta effettiva, compiuta e logicamente
strutturata sulla scorta di una disamina diretta del materiale probatorio e dei motivi
di censura proposti dalla difesa, sicchè sotto ogni profilo considerato assolve
efficacemente alla sua funzione di esternare le ragioni della decisione; si sottrae
dunque alle doglianze mosse in modo del tutto pretestuoso col ricorso.

illustrazione, gli elementi che sarebbero stati dedotti con l’appello, ma trascurati dai
giudici di secondo grado, nonostante la loro idoneità a provare l’assenza di
personalità e di gravità del fatto; tali carenze deduttive impediscono di tener conto
di tali censure.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue
deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

1.2 Per contro, l’impugnazione menziona in modo generico, privo di qualsiasi

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