Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5146 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5146 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIU QIANG N. IL 24/06/1988
avverso la sentenza n. 3903/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 14 giugno 2013 la Corte di Appello di Firenze
confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 30 settembre 2010, che aveva
condannato l’imputato Qiang Liu alla pena di mesi tre di arresto ed euro 100,00 di
ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato fuori
dell’abitazione di un coltello a serramanico, di una mazza da baseball, un

commesso il 12 luglio 2008.
2.Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta appartenenza all’imputato degli
oggetti sequestrati. Sul punto la motivazione della sentenza era illogica ed aveva
utilizzato criteri inferenziali di equivoco significato, perché aveva ritenuto irrilevante
accertare la proprietà del veicolo a bordo del quale si era trovato il Qiang ed aveva
riconosciuto che gli oggetti atti ad offendere erano stati parzialmente occultati sotto
i sedili, per cui non era emersa la loro piena ed immediata visibilità all’interno
dell’abitacolo, potendo la loro fuoriuscita dipendere dai movimenti durante la
marcia.
b) Illogicità della motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della
pena, giustificata in base ad un modesto precedente ed all’assenza di stabile
occupazione, elementi in sé insufficienti.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi riguardanti la
ricostruzione in punto di fatto della vicenda illecita, oggetto del processo e
comunque manifestamente infondati
1.Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che il Tribunale non
avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie; in realtà, la sentenza
espone in modo chiaro le circostanze fattuali dalle quali ha tratto il giudizio di
responsabilità. In tal senso ha indicato il fatto che l’imputato fosse stato sorpreso
alla guida di autovettura con all’interno gli oggetti atti ad offendere, le dimensioni di
alcuni dei quali erano tali da fuoriuscire parzialmente dallo spazio sottostante i sedili
e quindi da essere immediatamente visibili, nonchè la natura altamente sospetta
della posizione del veicolo, rinvenuto in sosta in corsia di emergenza lungo tratto
autostradale come se fosse in attesa di altro veicolo, all’una di notte, orario
incompatibile con l’impiego della mazza da baseball per una partita o
un’esercitazione in tale gioco. Ha quindi aggiunto il rilievo circa la mancata
1

punteruolo, un cacciavite e due tubi in ferro, tutti strumenti atti ad offendere, fatto

deduzione da parte dell’imputato, rimasto contumace nel giudizio, di elementi a
giustificazione di tale condotta.
1.1Ebbene, col ricorso si prospettano questioni di natura meramente fattuale
sul mancato accertamento dell’appartenenza del veicolo all’imputato e sulle
modalità di occultamento al suo interno degli oggetti di illecito possesso, ma non si
deduce nemmeno di avere già rappresentato tali circostanze al giudice di merito in
modo tale da poterne censurare l’omessa o travisata valutazione. In altri termini,

comunque al momento del controllo l’imputato avesse indicato le ragioni del porto
del coltello e degli altri strumenti in relazione ad una qualche attività lavorativa o
sportiva in atto o da svolgere nel momento in cui era stato fermato da una
pattuglia.
Pertanto, quanto dedotto in ricorso costituisce deduzione in punto di fatto,
espressa per la prima volta nel processo e non direttamente apprezzabile da questa
Corte, il cui compito consiste nel riesame dei provvedimenti giudiziari onde
riscontrare la corretta applicazione della legge processuale e sostanziale ed il
rispetto dei principi di logica e non contraddizione nelle relative motivazioni.
2. Parimenti costituisce censura inammissibile perché generica e coinvolgente
valutazioni tipicamente di merito quella che lamenta la mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, determinazione che il Tribunale
ha giustificato in relazione al precedente penale riportato dall’imputato ed
all’assenza di stabile occupazione, elementi ritenuti sufficienti e comunque congrui
per escludere la prognosi positiva di futura astensione dalla commissione di ulteriori
reati.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; tale constatazione
impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: atteso che
l’accertamento dell’illecito è avvenuto il 12 luglio 2008, il termine massimo di
prescrizione, pari a cinque anni, è venuto a scadere dopo la pronuncia della
sentenza impugnata del 14 giugno 2013; come affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte, l’inammissibilità genetica dell’impugnazione per difetto di specificità o
manifesta infondatezza delle censure, oppure perché non consentite nel giudizio di
cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione,
interdice la possibilità di far valere o rilevare d’ufficio la causa estintiva del reato
maturata nelle more della trattazione del ricorso per cassazione (Cass. S.U. n. 32
del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, rv.
219531, S.U. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, rv. 231164).
Ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali
e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale

2

per quanto riportato nella sentenza impugnata, non risulta che in sede giudiziale o

tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

Ammende.

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