Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5145 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5145 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALRAMADAN KHALED N. IL 10/01/1971
avverso la sentenza n. 859/2012 TRIBUNALE di PERUGIA, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza resa il 25 luglio 2013 il Tribunale di Perugia, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannava l’imputato Khled
Alramadan alla pena di euro 100,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art.
650 cod.pen., contestatogli per non aver ottemperato all’ingiunzione di comparire
innanzi all’ufficio immigrazione della Questura di Perugia il giorno 22 marzo 2010 al
fine di regolarizzare la sua posizione nel territorio dello Stato.

cassazione dalla Corte di Appello di Perugia, l’imputato a mezzo del suo difensore il
quale ne ha chiesto l’annullamento per insussistenza del reato di cui all’art. 650
cod. pen., che può ravvisarsi soltanto nei casi in cui l’inosservanza al
provvedimento dell’autorità non sia previsto come reato da una specifica norma di
legge, oppure quando il provvedimento sia munito di proprio sistema di sanzioni.
Nel caso l’ordine di presentazione era funzionale all’espulsione dello straniero
irregolare e non tutela specifiche esigenze di ordine pubblico. Inoltre, anche la pena
inflitta era eccessiva rispetto alla modesta offensività del fatto.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.
1.AI riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre ricorso per cassazione
è consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono
avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell’albo speciale
dei professionisti abilitati al patrocinio presso la Corte di Cassazione. Infatti, l’art.
613 cod. proc. pen. prevede la necessità, per la redazione dell’atto di ricorso per
cassazione, del difensore cassazioni-sta. Invero, la clausola ‘salvo che la parte vi
provveda personalmente’, che deroga a tale regola generale, deve essere
rapportata alla disposizione dell’art. 571 cod. proc. pen., comma primo, il quale
conferisce solo all’imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e
deve, pertanto, essere intesa come di questa meramente ricognitiva (Cass., Sez. 2,
n. 5238 del 14/1/2009, Rocca; sez. 4, n. 17645 del 04/03/2008, Cecere, rv.
240215; Sez. Un., n. 24 del 16/12/1998, Messina, rv. 212076).
1.1 I medesimi principi conservano validità anche in caso di appello che sia
proposto da difensore non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, in seguito
correttamente qualificato come ricorso per cassazione, in ragione del regime di
impugnabilità proprio di quella pronuncia giudiziale, con la conseguente
trasmissione degli atti al giudice di legittimità (sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004,

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, riqualificato come ricorso per

Oliari, rv. 229737; sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, rv. 249985; sez. 1, n.
45393 del 16/11/2011, Tedeschi, rv. 251464).
1.2 Tanto premesso, deve rilevarsi che il presente ricorso risulta proposto dal
solo difensore, senza essere stato controfirmato dall’imputato e detto legale al
momento del deposito del ricorso non risultava, né lo è al momento, iscritto
nell’albo degli avvocati cassazionisti.
S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del gravame con la

al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, valutata la vicenda
processuale ed in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta
impugnazione, si stima equo fissare in€(5.0C
s

(

1-6-

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 5UB7t14) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed

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