Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5144 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5144 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mariglen Mucaj, nato in Albania il 19/06/1984
avverso la sentenza del 20/05/2013 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Rosanna Napoli, in sostituzione dell’avv. Mario De Caprio, che si è
riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20/05/2013, ha

confermato l’affermazione di responsabilità di Mariglen Mucaj in relazione al
reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente pronunciata dal Gup del
Tribunale di Frosinone con sentenza del 21/09/2012.
2.

Ha proposto ricorso la difesa eccependo violazione dell’art. 420 ter

corna 5 cod. proc. pen. ed il conseguente motivo di nullità del procedimento, per
non avere la Corte riconosciuto il legittimo impedimento addotto dal difensore,
che ne escludeva la possibilità di presenziare all’udienza di secondo grado, che
era stata svolta in presenza del sostituto, officiato dal dominus unicamente al
fine di acquisire la data del rinvio.

Data Udienza: 16/01/2014

Ulteriore motivo di nullità viene dedotto con riferimento alla mancata
traduzione dell’interessato all’udienza, malgrado la richiesta formulata nel
carcere ove era astretto.
3. Si deduce inoltre violazione di legge penale e processuale e vizio di
motivazione riguardo alla decisione di escludere l’applicazione delle attenuanti
generiche, in quanto è stata esclusa dall’argomentazione al riguardo qualsiasi

la scelta difensiva di non rispondere alle domande, malgrado non possa porsi
alcun obbligo di risposta a carico dell’imputato.
Del tutto illogicamente inoltre viene offerto rilievo al quantitativo della
droga rinvenuta, al fine di escludere l’applicazione delle attenuanti, malgrado
l’esclusione in primo grado della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 80
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

L’esame degli atti ha consentito di accertare l’infondatezza delle

deduzioni in rito svolte dal difensore, in quanto la decisione di non concedere un
rinvio nel corso dell’udienza d’appello è stata argomentata sulla base della
circostanza che la richiesta era formulata senza allegazione di documentazione
comprovante il dedotto impedimento; non era motivata l’impossibilità per il
professionista di nominare un sostituto, condizione smentita in fatto dalla
nomina di un sostituto professionale, cui non risultava conferita una delega
limitata, che in ogni caso non avrebbe avuto effetto di circoscrivere i suoi poteri
alla richiesta del rinvio (vedi Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008 – dep. 19/02/2008,
Barranca, Rv. 239010).
Non si è riscontata inoltre negli atti processuali la richiesta di traduzione

analisi della personalità dell’interessato, mentre risulta illegittimamente valutata

dell’interessato per l’udienza di secondo grado, situazione che impone di valutare
manifestamente infondate le istanze formulate su tali presupposti di fatto.
Quest’ultima richiesta fa richiamo a pretese istanze verbali di traduzione
formulate del ricorrente alla polizia penitenziaria, non documentate dalla
formalizzazione presso la direzione, competente a coordinare l’attività volta a tal
fine.
3. Analoga valutazione deve operarsi quanto alla censura sulla decisione
di non concedere la sollecitata valutazione di prevalenza delle attenuanti
generiche riconosciute in primo grado. Il riferimento operato dal giudice di
merito in ordine alla mancata resipiscenza dimostrata dall’interessato, non è che
la conseguenza della prospettazione difensiva, che fondava su tale
2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 31167/2013

p

comportamento la sollecitazione ad una valutazione di prevalenza,
accompagnata inoltre da un insieme di valutazioni sulla gravità complessiva
dell’azione che devono valutarsi idonee a sorreggere la decisione di escludere la
fondatezza della richiesta di contenimento della sanzione.
Del resto nel ricorso non si segnalano argomenti, offerti al giudice in tal
senso e da questi ingiustamente ignorati, idonei a giustificare la decisione

dell’ingente quantità, circostanza che agisce sul piano della valutazione oggettiva
dell’azione e che, proprio la decisione richiamata, attesta aver considerato nella
quantificazione della sanzione; la sua valorizzazione all’ulteriore fine auspicato
dalla difesa risulta del tutto sganciata da criteri legali di cui all’art. 133 cod. pen.,
circostanza che qualifica l’istanza come volta non a segnalare i vizi della
motivazione denunciabili ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett e) cod. proc pen.,
ma a sollecitare un’alternativa valutazione di merito, estranea a questa fase.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 16/01/2014.

caldeggiata, non potendo questa fondarsi sull’esclusione dell’aggravante

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA