Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5144 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5144 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CREA DOMENICO N. IL 04/05/1982
avverso la sentenza n. 868/2011 TRIBUNALE di PALMI, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa 11 ottobre 2013 il Tribunale di Palmi, riconosciuta la
fattispecie di lieve entità, condannava l’imputato Domenico Crea alla pena di euro
150,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato
fuori dell’abitazione di un coltello, fatto commesso il 23 luglio 2011.
2.Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 4, comma 2, L. nr.
110/75, in quanto il Tribunale non aveva considerato la plausibile e concreta
giustificazione fornita per la detenzione del piccolo coltello da pota e con funzioni di
giravite, utilizzato dal ricorrente per lavori agricoli, come reso evidente dalla
provenienza da un terreno coltivato di sua proprietà al momento del controllo.
Inoltre, non si era fatta corretta applicazione dei principi interpretativi proposti dalla
giurisprudenza di legittimità in ordine alla fattispecie contestata.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi riguardanti la
ricostruzione in punto di fatto della vicenda illecita, oggetto del processo.
1.Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che il Tribunale non
avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie e che egli avrebbe
immediatamente giustificato il possesso momentaneo del piccolo coltello rinvenuto
all’interno del suo marsupio con l’impiego in lavori agricoli, definito “da pota e con
funzioni di giravite”.
1.1 Per contro, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità
dell’imputato sulla scorta della constatazione del porto in luogo pubblico
dell’oggetto atto ad offendere e della mancata deduzione da parte del Crea, rimasto
contumace nel giudizio, di elementi a giustificazione di tale condotta. Ebbene, col
ricorso non si critica in modo puntuale tale conclusione, non si dimostra in modo
rituale quando sarebbe stata offerta la pretesa giustificazione e di averla
ritualmente sottoposta alla considerazione del giudicante, in modo tale da poterne
censurare l’omessa o travisata valutazione. In altri termini, per quanto riportato
nella sentenza impugnata, non risulta che in sede giudiziale o comunque al
momento del controllo il Crea avesse indicato le ragioni del porto del coltello in
relazione alla propria attività di coltivazione di un fondo sito nelle vicinanze del
luogo in cui era stato fermato da una pattuglia della P.d.S.. Pertanto, quanto
dedotto in ricorso costituisce deduzione in punto di fatto, espressa per la prima
volta nel processo e non direttamente apprezzabile da questa Corte, il cui compito
1

l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per

consiste nel riesame dei provvedimenti giudiziari onde riscontrare la corretta
applicazione della legge processuale e sostanziale ed il rispetto dei principi di logica
e non contraddizione nelle relative motivazioni.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

Ammende.

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