Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5143 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5143 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCARINI GIOVANNI N. IL 04/07/1967
avverso la sentenza n. 4858/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 14 febbraio 2014 la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano dell’Il giugno 2013, che
aveva condannato l’imputato Giovanni Marcarini alla pena di anni due e mesi

continuazione, di detenzione e porto illegali, ricettazione di una pistola cal. 7,65 con
matricola abrasa, e di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato violazione ed erronea applicazione
della legge penale in relazione al disposto degli artt. 133 e 69 cod. pen. e vizio di
motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche sulla recidiva, da ritenersi facoltativa, motivato con riferimento esclusivo
ai precedenti penali senza tener conto del comportamento successivo. Invero, il
ricorrente ha tenuto una corretta condotta processuale e ha intrapreso un percorso
di riabilitazione dalla tossicodipendenza, che verrebbe compromesso da una pena
troppo gravosa.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.11 ricorrente assume del tutto infondatamente che abbia errato la Corte di
Appello nel negare il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Al riguardo la sentenza impugnata, pur nella sintetica formulazione della sua
motivazione, ha rilevato che i plurimi, gravi e specifici precedenti penali
dimostravano la pervicacia criminale ormai ultradecennale dell’imputato. Ha dunque
ritenuto che tali elementi, -non soltanto quindi la gravità dei reati, come
infondatamente sostiene il ricorso-, assumessero un rilievo preminente rispetto a
quanto dedotto con l’appello e ha offerto una giustificazione che risulta effettiva,
compiuta e logicamente strutturata, in grado di assolvere efficacemente alla sua
funzione di esternare le ragioni della decisione; si sottrae dunque alle doglianze
mosse in modo del tutto pretestuoso e generico col ricorso.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
1

quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione ai reati, unificati per

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

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