Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51426 del 24/10/2017

Penale Sent. Sez. 7 Num. 51426 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 14/09/2016 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 24/10/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Ravenna: a) ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione
di responsabilità di B.B., in relazione al reato di lesioni, e di Sergio
A.A., in relazione al reato di lesioni e di minaccia; b) nell’assolvere il A.A.
dall’originaria imputazione di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato, ha rideterminato la pena per i due residui reati attribuitigli in euro
1.000,00 di multa; c) ha condannato entrambi gli imputati, in solido tra loro, a

Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge: a) in relazione alla carenza di
motivazione, quanto alla ritenuta inattendibilità dei testi della difesa; b) in
relazione alla circostanza che, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza di
appello, non era esatto che nessuna delle parti avesse sollevato contestazioni ai
sensi dell’art. 500 cod. proc. pen., dal momento che, nella verbalizzazione
sintetica, a volte vengono indicate come semplici risposte dei testimoni le loro
giustificazioni a formali contestazioni; c) con riguardo alla illogicità della
motivazione che non aveva considerato le contraddizioni emergenti tra la
versione esposta dalla persona offesa nella denuncia – querela, pure confermata
all’inizio della deposizione, e quella esposta nella deposizione dibattimentale; d)
con riferimento alla mancata considerazione delle contraddizioni dei testimoni
indotti dalla parte civile.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto, assertivamente riconducendo le
risposte dei testimoni a contestazioni che non risultano, dalla stessa esposizione
del ricorso, ritualmente documentate –

ergo formulate – né analiticamente

esposte (quasi che ogni risposta fornita dal teste esprima il risultato di una
contestazione che, neppure sul piano deduttivo, viene precisata nei suoi
contorni), insiste nel valorizzare, rispetto ai testimoni, le dichiarazioni contenute
nei verbali di sommarie informazioni e, rispetto alla persona offesa, il contenuto
della denuncia – querela, quasi che la generica conferma contenuta

nell’incipit

della deposizione potesse valere a dimostrare contraddizioni, peraltro più
lamentate che analiticamente indicate con una puntuale ed integrale
riproduzione di quanto riferito, al fine di far emergere sostanziali discrasie nella
narrazione.
In realtà, le critiche aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie,
inammissibile in sede di legittimità. E tale considerazione vale anche per la
valutazione di inattendibilità dei testi addotti dalla difesa, fondata dal Tribunale,
con argomentazioni che non esibiscono alcuna manifesta illogicità, proprio
sull’esame globale delle varie dichiarazioni utilizzabili ai fini della decisione.
1

risarcire il danno subito dalla parte civile, rideterminato in euro 2.000,00.

Piuttosto, deve osservarsi che la rideternninazione della pena nei confronti del
A.A. è illegittima, in quanto la minaccia attribuita risale al 02/06/2010, ossia
a data anteriore all’innalzamento del trattamento sanzionatorio disposto, per la
fattispecie di cui all’art. 612 cod. pen., dall’art. 1, comma 2-ter, d.l. n. 93/2013,
conv. con I. n. 119/2013.
Ne discende che, limitatamente a tale profilo, la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio e che, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, cod. pen.,
l’aumento per la continuazione, sulla pena base irrogata, in relazione al reato di

giungendosi all’importo complessivo di euro 850,00.
Alla inammissibilità del ricorso della B.B. consegue, ex art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.A.,
limitatamente all’aumento disposto, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in relazione al
reato di cui all’art. 612 cod. pen., che ridetermina in euro 50,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del A.A.. Dichiara inammissibile il
ricorso di B.B., che condanna al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso_in data 24 ottobre 2017
Il Consi ‘ere estensore
Giusep

Marzo

Il Presidente
Steff9€1 al

lesioni (euro 800,00 di multa), va rideterminato in euro 50,00 di multa, così

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