Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5142 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5142 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAPARO ROMUALDO N. IL 15/01/1959
avverso la sentenza n. 6612/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 11/12/2014
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza deliberata il 2 maggio 2012 la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 15 luglio 2010, che aveva
condannato l’imputato Romualdo Paparo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro
illegale nel territorio di cittadino extracomunitario irregolare, assunto alle proprie
dipendenze con mansioni di autista.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, manifesta illogicità della valutazione della prova e mancanza di
motivazione per avere la Corte di Appello desunto la dimostrazione del fatto
contestato da elementi di prova che tali non sono ed avere disatteso risultanze
probatorie certe ed oggettive, specie offerte dalle testimonianze assunte.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici.
1.11 ricorso assume del tutto infondatamente che la motivazione della
sentenza impugnata sarebbe affetta da gravi carenze nella valutazione degli
elementi probatori, travisati per effetto di una presunzione sfavorevole in danno
dell’imputato. Trascura però di indicare in modo specifico e dettagliato quali prove
sarebbero state fraintese e con quali conseguenze e quali emergenze fattuali “certe
e oggettive” non sarebbero state considerate.
1.1 Al contrario, la sentenza impugnata ha esaminato le fonti di prova
acquisite, ne ha vagliato criticamente il portato dimostrativo e ha disatteso le
contestazioni difensive: in particolare ha respinto la tesi dell’episodicità dell’attività
lavorativa svolta dal cittadino extracomunitario irregolare con argomenti efficaci e
razionali, che hanno evidenziato come costui avesse svolto le mansioni di autista
per più giorni consecutivi alle dipendenze dell’imputato.
Pertanto, la motivazione risulta effettiva, compiuta e logicamente strutturata
sulla scorta di una disamina diretta del materiale probatorio e dei motivi di censura
proposti dalla difesa, sicchè sotto ogni profilo considerato assolve efficacemente alla
sua funzione di esternare le ragioni della decisione; si sottrae dunque alle doglianze
mosse in modo del tutto pretestuoso e generico col ricorso.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue
deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese
1
1.000,00 di multa in relazione al reato di favoreggiamento della permanenza
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle