Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5141 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5141 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Maria Petrolo, nata a Modica il 01/05/1956
avverso la sentenza del 29/01/2013 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di
querela;
RITENUTO IN FATI-0
1.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 29/01/2013,

accogliendo l’appello proposto, in parziale riforma della pronuncia di primo
grado, ha concesso a Maria Petrolo le attenuanti generiche, riducendo la pena a
lei inflitta in relazione al reato di cui all’art. 388 comma 4 cod. pen, in mesi uno
di reclusione ed euro 20 di multa.
2. Ha proposto ricorso l’interessata lamentando violazione dell’art. 19
cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito dichiarato l’estinzione del reato
conseguente all’intervenuta remissione di querela, proposta ed accettata in
epoca antecedente alla pronuncia di merito oggi impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’esame degli atti ha consentito di accertare che oltre un mese prima
dell’udienza celebrata dinanzi al giudice d’appello venne proposto dinanzi alla

Data Udienza: 16/01/2014

I
I

sezione di p.g. della Procura di Modica atto di remissione di querela da parte di
Giorgio Di Raimondo, remissione contestualmente accettata dalla controparte.
3. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. deve
disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il
reato estinto per intervenuta remissione di querela.
La specifica pattuizione delle parti, che rimette la ripartizione delle spese

pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 340 cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela.
Condanna la ricorrente querelata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/01/2014.

processuali alle determinazioni di legge, impone la condanna deeuerelata al

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