Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5141 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5141 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBERTO VINCENZO N. IL 24/06/1975
avverso la sentenza n. 510/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/11/2013, la Corte d’appello di Messina confermava
quella del Tribunale di Messina di condanna di Alberto Vincenzo alla pena di anni
uno e mesi tre di reclusione per il delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423
del 1956. Alberto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Messina, è accusato di non
essere rientrato in due distinte occasioni nella propria abitazione agli orari

La Corte respingeva i motivi di appello formulati dall’imputato: la
testimonianza dell’operante forniva certezza della corrispondenza del campanello
ripetutamente e inutilmente suonato in piena notte nel primo episodio con
l’appartamento dell’imputato; d’altro canto, alle 7’00 della mattina successiva
l’imputato era risultato ancora assente dalla propria abitazione.
Anche nel secondo episodio la responsabilità era evidente: Alberto aveva
l’obbligo di rientrare alle 20 nella propria abitazione, mentre gli operanti lo
avevano visto rientrare alle 20’15.
La pena inflitta veniva ritenuta congrua.

2.

Ricorre per cassazione Alberto Vincenzo, deducendo vizio della

motivazione.
Come evidenziato nell’atto di appello, il personale della Questura di Messina
non aveva affatto accertato l’assenza del ricorrente alle 3’40 del 7/10/2007: la
Corte aveva riportato dichiarazioni dell’ispettore Silvio Felice, mai sentito nel
corso del processo, che aveva fornito dati del tutto diversi dal racconto degli
operanti e la cui attendibilità era stata contestata nell’atto di appello. Il
ricorrente contesta, altresì, la logicità della motivazione che fondava la certezza
dell’assenza dell’imputato dalla propria abitazione sul fatto che lo stesso non
risultava presente alle 7’00 del mattino successivo: egli, infatti, non aveva
l’obbligo di rispondere.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Il ricorrente – che non censura l’affermazione di responsabilità per la
seconda delle violazioni contestate – ripropone le considerazioni di merito già

2

prescritti.

esposte con l’atto di appello e, quindi, già valutate e respinte dalla sentenza
impugnata, senza dimostrare affatto la manifesta illogicità della motivazione. In
realtà, manca addirittura la contestazione dell’assenza del ricorrente nella notte
del primo episodio, risolvendosi le censure nell’ipotesi – non provata – che i
poliziotti avessero suonato al campanello sbagliato e nella rivendicazione di non
avere l’obbligo di rispondere al campanello, se azionato alle ore 7’00 del mattino.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 111 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La ricostruzione della Corte territoriale appare logica e completa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA