Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5140 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5140 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOCCARDI Modesto, n. Alberobello (Ba) 19.10.1934
avverso la sentenza n. 1756/12 Corte di Appello Bari del 1/06/2012
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale, Sezione Distaccata di Monopoli che, in data 17/11/2009 aveva condannato Boccardi Modesto alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore
della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, per il reato di falso giuramento di cui
all’art. 371 cod. pen. per avere, nella causa civile che l’aveva opposto a Buongiorno Francesco
Nicola, dichiarato falsamente sotto giuramento di non averlo mai visto, né di avergli mai parlato, negando in definitiva di avere mai acquistato da lui l’autovettura oggetto di causa.
Rilevava la Corte territoriale come correttamente il giudice di primo grado avesse affermato la
responsabilità dell’imputato, desumendola dal contenuto delle deposizioni testimoniali rese in
giudizio non solo dal Buongiorno, ma anche da altri due testimoni, uno dei quali presenti alla
vendita mediante consegna materiale della vettura in cambio della corresponsione del prezzo;
aggiungeva che la pena irrogata in prime cure già nel minimo edittale non risultava suscettibile
di ulteriori legittime riduzioni; in accoglimento parziale dell’appello proposto dall’imputato, concedeva però il beneficio della sospensione condizionale ed in accoglimento di quello proposto
dal PG, applicava la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di un anno.

Data Udienza: 14/01/2014

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, deducendo inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici di merito fondato il convincimento di colpevolezza esclusivamente
sulla base di deposizioni testimoniali, tra cui quella oltre modo sospetta resa dal Buongiorno,
sua controparte nel giudizio civile e quelle assai generiche degli altri due testimoni escussi,
anche perché riferite all’episodio della vendita risalente all’anno 1992; aggiunge, inoltre, che la
Corte territoriale non aveva sciolto il dubbio inerente un’altra decisiva circostanza oggetto del
giuramento decisorio, inerente un sequestro della vettura che egli avrebbe patito alcuni anni
dopo il suo acquisto, di cui però non era stata prodotta alcuna documentazione.

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
2. Nel delineare il compendio probatorio preso in considerazione, la Corte territoriale ha, infatti, ricordato che la condanna pronunziata in primo grado era basata sul contenuto della deposizione rilasciata dalla parte offesa Buongiorno Francesco Nicola, ritenuta coerente, circostanziata e perciò attendibile, che aveva trovato oltre tutto riscontro in quelle di due testimoni
(Giovanni Ricci e Martino Daprile), il primo dei quali aveva ricordato di essere stato presente
alla vendita della vettura, mentre il secondo aveva dichiarato di aver accompagnato il Buongiorno a casa di tale ‘Modesto’ abitante in Monopoli, per chiederli notizie della situazione della
vettura.
Sulla base di tali elementi, ha ritenuto la Corte di non poter dubitare dell’esistenza e del perfezionamento del contratto di compravendita dell’autovettura, essendo irrilevante ai fini della sua
conclusione, la mancata formalizzazione del passaggio di proprietà.
Trattasi di considerazioni ineccepibili in punto di mero diritto, dal momento che i contratti di
compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, della adozione di
forme particolari, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni
verbali di consenso ‘con la conseguenza che l’effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di
compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all’atto dell’incontro del consensus in
idem placitum legittimamente manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai fini della validità
ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositi registri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha natura e funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di autoveicolo,
la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo (e non necessariamente in via documentale), ivi compresa la prova per testi’ (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 5270 del 12/06/1997, Rv.
505135).
Né può esplicare rilievo significativo il fatto che i testimoni avevano deposto su vicende risalenti nel tempo, trattandosi di apprezzamento di merito che in quanto tale sfugge al sindacato
di legittimità.
In definitiva, non ravvisa il collegio nella decisione impugnata i vizi motivazionali dedotti in ricorso, ancorché la stessa abbia omesso di soffermarsi sulla questione del sequestro del veicolo
asseritamente patito dal ricorrente ed il cui verbale sarebbe rimasto però in possesso del
Buongiorno che non lo aveva mai prodotto in giudizio: trattasi all’evidenza di un aspetto secondario della vicenda che nulla avrebbe aggiunto al merito della questione se o meno erano avvenuti compravendita e trasferimento di possesso del veicolo e se negandoli in sede di giuramento decisorio, l’imputato aveva o meno dichiarato il falso.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una
somma che stimasi equo determinare nella misura di Euro 1.000,00 (mille).

CONSIDERATO IN DIRITTO

P. Q. M.
dichiara inammi ibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma i € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 14/01/4.14

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