Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 514 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 514 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIVA MARIO N. IL 07/09/1981
avverso la sentenza n. 1918/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del
04/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lettel~titte le conclusioni del PG Dott.
e
CIA. «A kp vie(

Uditi difensor Avv.;

Ftro

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4.06.2014 il Tribunale di Bergamo ha applicato a Riva
Mario, su richiesta delle parti, la pena (sospesa) di anni 1 di reclusione e C 3.000
di multa per il reato di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen. e per le violazioni della
disciplina delle armi di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e 23 comma 3
(in relazione al comma 1 n. 2) legge n. 110 del 1975, riguardanti un fucile da
caccia monocanna con matricola abrasa e un fucile da caccia tipo doppietta; ha
di conseguenza ordinato la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di
armi rilasciate all’imputato e disposto la confisca e la distruzione di tutte le armi

e munizioni sequestrate al Riva.
2. Ricorre per cassazione Riva Mario, a mezzo del difensore, censurando la
sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la confisca e la distruzione
anche delle armi e munizioni legittimamente detenute (in altro luogo)
dall’imputato, diverse da quelle alle quali si riferivano i reati commessi; deduce
erronea applicazione degli artt. 6 legge n. 152 del 1975 e 240 cod. pen.,
rilevando che l’estraneità al reato delle armi da sparo detenute in Costa Volpino
le rendeva insuscettibili di confisca.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L’art. 23 quinto comma della legge n. 110 del 1975 dispone che la sentenza di
condanna pronunciata per uno dei reati in esso previsti, costituito nel caso di
specie dalla detenzione di un’arma clandestina perché avente matricola abrasa,
comporta la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca
delle stesse armi.
Questa Corte ha chiarito che la revoca prevista dalla norma succitata ha natura
di sanzione amministrativa, applicabile anche con la sentenza di applicazione
della pena (Sez. 1 n. 23320 del 15/04/2014, Rv. 259736), e che alla revoca
deve conseguire la confisca di tutte le armi di cui il soggetto sia detentore,
ancorché legittimo (Sez. 1 n. 5176 del 10/01/1996, Rv. 204664), confisca che
trova la sua ragione ispiratrice nella pericolosità di chi risulti possessore di
un’arma priva di dati identificativi, e perciò illegalmente ricevuta ovvero
manipolata per finalità che è logico presumere illecite, non operando la norma che deve essere interpretata alla luce dell’art. 6, ultimo comma, della legge n.
152 del 1975, che pone l’accento sulla necessità di privare delle armi le persone
che si rivelino capaci di abusarne – alcuna distinzione tra armi legalmente o
illegalmente detenute.
Tale indirizzo deve essere ribadito, alla stregua del chiaro dettato normativo e
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dell’obbiettiva riferibilità logica delle armi – di cui l’art. 23 quinto comma legge n.
110 del 1975 prevede la confisca obbligatoria – a tutte quelle detenute dal reo in
forza delle autorizzazioni revocate, e non solo a quelle di natura clandestina
oggetto del reato che ha determinato l’applicazione della sanzione
amministrativa, che non possono costituire oggetto di alcuna autorizzazione e
per le quali l’obbligatorietà del provvedimento ablativo discende già
dall’intrinseca natura criminosa dell’arma alterata nei suoi segni distintivi, ex
artt. 240 comma 2 n. 2 cod. pen. e 6 comma 1 legge n. 152 del 1975.

legittima e doverosa; al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/11/2015

3. La confisca delle armi disposta col provvedimento impugnato era dunque

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