Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 514 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 514 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLELLA LUIGI N. IL 28/09/1958
avverso la sentenza n. 8449/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/09/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Paolella Luigi ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di
Napoli lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’articolo 51 DLvo 22/97
per avere effettuato attività di demolizione e rottamazione dei veicoli nonostante il
provvedimento della Regione Campania di sospensione e diffida del 26.7.2005; fatto accertato
il 4.10.05.
Nei motivi di impugnazione l’imputato ha richiesto in via principale l’assoluzione evidenziando
che la ditta, seguito di sopralluogo della 3/7/2005, era stata diffidata ad inviare una
dichiarazione asseverata con la quale comunicava il ripristino delle condizioni poste a base del
decreto di autorizzazione e che il provvedimento di sospensione poteva ritenersi superato dalla
dichiarazione inviata in data 19/7/2005; che con ulteriore nota del 26 settembre 2005 della
regione Campania aveva comunicato alla ditta che l’acquisizione della dichiarazione consentiva
il prosieguo dell’iter istruttorio relativo alla pratica di rinnovo e che l’esercizio dell’attività della
ditta era sospeso fino all’emissione di un nuovo provvedimento autorizzativo. Sostiene
pertanto che il reato – a prescindere dalla contraddittorietà delle note inviate dalla regione poteva configurarsi solo per un breve periodo a partire da tale data che per il principio del
favor rei sarebbe dovuta intervenire assoluzione dalla contestazione ma che, in ogni caso, si
sarebbe dovuto comunque ridurre la pena previa concessione delle attenuanti generiche.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda l’appello va convertito il ricorso per
cassazione il quale, tuttavia, deve essere dichiarato inammissibile in quanto articolato su
censure di merito non sindacabili in questa sede, e ciò vale non solo per l’affermazione della
responsabilità – che lo stesso Paolella sia pure in parte ammette – ma anche per quanto
concerne il trattamento sanzionatorio e l’esclusione delle attenuanti generiche correttamente
non riconosciute per i precedenti dell’imputato.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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