Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 514 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 514 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEQIA ALTIN nato il 08/05/1971

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 22/11/2016, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lecco, in
data 15/04/2013, nei confronti di BEQIA ALTIN in relazione ai reati di cui agli
artt. 635, 2 comma, e 612, 2 comma cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’assenza di
motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; la contraddittorietà della
motivazione sia in relazione alla ricostruzione della condotta dell’imputato
integrante il delitto di danneggiamento, sia in riferimento al riconoscimento della
responsabilità per il delitto di minaccia.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Unite, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone,

Data Udienza: 21/11/2017

rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia,
Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare, la sentenza
impugnata ha messo in luce come la condotta messa in atto per danneggiare le
strutture e gli arredi esterni del locale, ove si erano rifugiate le vittime

ignoti, pur se non materialmente messa in atto dal Beqja con l’uso dello
strumento (un tubo in ferro) impugnato da altri, comunque, risultò frutto di una
concomitante azione violente, che l’imputato mise in atto a sua volta colpendo
con calci e pugni la porta d’ingresso e le vetrate esterne; in quel contesto, allo
stesso modo, le espressioni minacciose riferite dalla vittima sono state
ragionevolmente attribuite al gruppo di persone che si trovavano all’esterno del
locale, tra cui vi era l’odierno imputato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile (il che impedisce, non consentendo il formarsi di un
valido rapporto processuale di impugnazione, di valutare la presenza di eventuali
cause di non punibilità ex articolo 129 cod. proc. pen., quale l’intervenuta
prescrizione del reato: Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,
Rv. 266818); ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro
tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/11/2017

Il Consiglier Estensore
Serg

aola

Il Pésidgnte
escienzo

dell’aggressione ricercata dall’imputato assieme ad altri due complici rimasti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA