Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5139 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5139 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARO LUCIO GIOVANNI N. IL 09/02/1959
avverso la sentenza n. 3197/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/11/2013, la Corte di appello di Catania, in riforma di
quella del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia di condanna di
Faro Lucio Giovanni alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all’art.
9, comma 2, legge 1423 del 1956, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione
a titolo di aumento per continuazione con altri reati giudicati con precedente
2. Ricorre per cassazione il difensore di Faro Lucio Giovanni, deducendo
violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e alla determinazione della pena. La motivazione sul punto era
mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque manifestamente
infondato.
La Corte territoriale ha accolto l’unico motivo di appello proposto
dall’imputato dimezzando la pena inflitta dal Giudice di primo grado ed
esprimendo, di conseguenza, una valutazione di congruità della stessa,
confermata dal riferimento alla equità della misura applicata.
Trattasi di motivazione del tutto sufficiente in relazione ai parametri indicati
da questa Corte, tenendo conto della modestia della pena inflitta e della drastica
riduzione operata dal Giudice di appello.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
sentenza.
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2014
Il Presidente
Il Consigliere estensore