Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5138 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5138 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERMA GIOVANNI N. IL 15/10/1963
avverso la sentenza n. 2332/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/11/2013, la Corte di appello di Catania confermava
quella del Tribunale di Ragusa, Sezione distaccata di Vittoria, di condanna di
Giovanni Ferma alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione in relazione a
più violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno contestate ai sensi dell’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956.
Ferma non aveva in più occasioni ottemperato all’obbligo di firma presso la

La Corte respingeva il motivo di appello, che deduceva la mancanza
dell’elemento soggettivo, attribuendo la mancata presentazione a mera
dimenticanza: in quel periodo Ferma era anche sottoposto a libertà vigilata e la
sua piena consapevolezza dell’obbligo di presentazione si ricavava dalla regolare
presentazione in altre occasioni.
Secondo la Corte, la pena era congrua e il giudice di primo grado aveva già
concesso le attenuanti generiche.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Giovanni Ferma deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente ricorda di essere un collaboratore di giustizia e sottolinea che la
Corte avrebbe dovuto ritenere prevalenti le attenuanti generiche in ragione
dell’evoluzione della sua personalità e del percorso intrapreso.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte ha analizzato il motivo di appello concernente la determinazione
della pena e ha valutato che le attenuanti generiche non potessero essere
ritenute prevalenti e che la pena era minima e congrua. Si tratta di motivazione
più che sufficiente, secondo i parametri indicati da questa Corte, né si può
sostenere che l’essere collaboratore di giustizia comporta in ogni caso che le
attenuanti generiche vengano ritenute prevalenti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
2

Polizia di Stato.

esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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