Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5137 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5137 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELMONTE CIRO N. IL 12/09/1982
avverso la sentenza n. 1061/2010 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/12/2012, il Tribunale di Benevento dichiarava
Belmonte Ciro colpevole del reato di cui all’art. 678 cod. pen., contestato per
aver tenuto nell’autovettura del padre materie esplodenti di genere proibito
senza le prescritte cautele, e lo condannava alla pena di euro 200,00 di
ammenda.
Il teste di polizia giudiziaria escusso in dibattimento aveva controllato il
aveva verificato ivi la presenza di fuochi leciti; ispezionando, tuttavia,
l’autovettura parcheggiata nei pressi – ed aperta dallo stesso imputato – aveva
rinvenuto esplosivi non compresi nella licenza.
Secondo il Giudice si trattava di materiale trasportato senza alcuna cautela e
certamente destinato alla vendita.
2.
Propongono appello l’imputato e il suo difensore, sostenendo che
l’autovettura non era nella disponibilità del primo: egli ne aveva le chiavi perché
il padre gliele aveva lasciate per andare a fare alcuni servizi, ma la responsabilità
della detenzione dei fuochi era del proprietario dell’autovettura.
L’atto di appello è stato trasmesso a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – così qualificato l’atto di appello, trattandosi di sentenza
inappellabile – è inammissibile.
In effetti il ricorrente espone circostanze di fatto che questa Corte non può
in alcun modo valutare, né espone vizi della sentenza impugnata inquadrabili in
quelli elencati dall’art. 606 cod. proc. pen..
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di
far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
l’estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla
pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.
(Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 – dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164)
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
2
punto di vendita di fuochi pirotecnici dell’imputato, regolarmente autorizzato r e
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Così deciso 111 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
ammende.