Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5136 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5136 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCIOPINTO LUCA N. IL 18/09/1971
avverso la sentenza n. 2106/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/6/2013, la Corte di appello di Bari, in riforma di
quella del Tribunale di Bari di condanna di Masciopinto Luca per il delitto di cui
all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956, provvedendo sull’appello del
Procuratore Generale e dell’imputato e accogliendo il primo rideterminava la
pena in anni uno, mesi cinque e giorni ventitré di reclusione, confermando nel
resto la sentenza impugnata.

della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva violato ripetutamente
le prescrizioni, associandosi abitualmente con pregiudicati e restando assente
dalla propria abitazione negli orari prescritti.
La Corte rigettava le censure della difesa dell’imputato, ritenendo che i
controlli e gli accertamenti della polizia giudiziaria trasfusi in annotazioni di
servizio fossero idonei a provare le violazioni contestate; osservava che il motivo
per cui l’imputato si era associato con pregiudicati era irrilevante; negava le
attenuanti generiche, mancando una situazione di fatto che potesse essere
valorizzata a questo scopo; riteneva che la recidiva dovesse essere riconosciuta,
atteso che le condotte contestate dimostravano una maggiore capacità di
delinquere del soggetto; applicava il disposto dell’art. 81 comma 4 e dell’art. 99,
comma 4 cod. pen. in accoglimento dell’appello del P.G..

2. Ricorre per cassazione Luca Masciopinto, deducendo vizio di motivazione
in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche: il Giudice
avrebbe dovuto giustificare la mancata concessione e adeguare la pena al caso
concreto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente
infondato.

Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, le attenuanti generiche
possono essere concesse se il giudice può “prendere in considerazione altre
circostanze diverse” in aggiunta a quelle tipizzate dall’art. 62 cod. pen.; occorre,
quindi, una circostanza di fatto che, nel caso di specie – secondo la Corte mancava e che il ricorrente non indica nemmeno.

2

Secondo l’imputazione, Masciopinto, sottoposto alla misura di prevenzione

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1 1 11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P M .

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