Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5134 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5134 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASTONE DAVID N. IL 17/09/1981
avverso la sentenza n. 5748/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/5/2013, la Corte di appello di Milano confermava
quella del Tribunale di Monza di condanna di Astone David alla pena di anni uno,
mesi uno e giorni dieci di reclusione per il delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge
1423 del 1956, contestato perché l’imputato, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violava le
prescrizioni non trovandosi nella propria abitazione negli orari prescritti; con

L’appellante aveva sostenuto di essersi allontanato per esigenze personali e
non per compiere reati o eludere i controlli della polizia; aveva chiesto la
riqualificazione della condotta nella contravvenzione di cui all’art. 9, comma 1,
legge 1423 del 1956 nonché la concessione delle attenuanti generiche.
La Corte osservava che, per l’integrazione del delitto non è richiesto alcun
dolo specifico, essendo sufficiente quello generico, nel caso di specie di uscire o
non uscire dall’abitazione; riteneva che non sussistessero elementi per il
riconoscimento delle attenuanti generiche e che la pena inflitta fosse congrua.

2. Ricorre per cassazione David Astone, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione: la Corte non aveva assolto l’imputato nonostante il dubbio
che egli non si fosse allontanato dal Comune di Sesto San Giovanni; la
motivazione era assente e la Corte non aveva analizzato la prospettazione
difensiva secondo cui il delitto contestato è integrato soltanto se vi sia effettiva
trasgressione dell’obbligo di permanenza nel Comune, mentre le altre violazioni
alle prescrizioni devono essere punite ai sensi del primo comma della stessa
norma.
Il ricorrente censura, altresì, che la motivazione in ordine al diniego delle
attenuanti generiche si riduce ad una formula di stile e non assolve all’onere
motivazionale del Giudice; contesta, infine, l’erronea applicazione dell’art. 99
cod. pen., atteso che il Giudice avrebbe dovuto verificare se il fatto contestato
fosse sintomatico della maggiore pericolosità dell’imputato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

La motivazione, benché sintetica, è adeguata alla semplicità della condotta
contestata: in particolare, correttamente la Corte territoriale ha affermato che,

2

recidiva specifica reiterata e infraquinquennale.

perché il delitto sia integrato, non è necessario alcun dolo specifico e che,
quando il contravventore sia sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, tutte le violazioni delle
prescrizioni della misura integrano il delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423
del 1956. Entrambe le affermazioni di diritto applicano la giurisprudenza costante
di questa Corte.

La motivazione è sufficiente anche con riferimento al diniego delle attenuanti

quella della sentenza di primo grado che viene confermata integralmente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

generiche e all’applicazione della recidiva, dovendosi la stessa integrare con

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