Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5132 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5132 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIPODI FRANCESCO N. IL 10/03/1957
avverso la sentenza n. 366/2012 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/11/2013, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava
Tripodi Francesco colpevole della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. e
lo condannava alla pena di euro 350,00 di ammenda, previa concessione delle
attenuanti generiche, nonché al risarcimento del danno in favore della parte
civile Montauro Giuseppe liquidate in euro 800,00.
Secondo l’imputazione, Tripodi avrebbe recato molestia e disturbo a
telefonate mute e con altre offensive e minacciose.
Le telefonate erano state narrate dalla persona offesa in dibattimento; la
provenienza dall’utenza dell’imputato era stata accertata mediante acquisizione
dei tabulati telefonici. Il Giudice riteneva provato il fatto e lo valutava
caratterizzato da petulanza o da altro biasimevole motivo; riteneva, altresì, non
dimostrato il problema di salute dell’imputato che lo indurrebbe irrefrenabilmente
ad effettuare chiamate moleste.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Francesco Tripodi, deducendo
violazione di legge.
La condotta contestata all’imputato non integrava quella punita dall’art. 660
cod. pen.: il Giudice aveva omesso di rilevare che, per l’integrazione del reato,
occorre la petulanza o un motivo biasimevole, così non potendo essere punita
una condotta colposa.
Nel caso di specie, Tripodi voleva esclusivamente instaurare un rapporto
sentimentale; aveva usato espressioni esplicite, ma non offensive; la condotta
non era, in definitiva, dettata da petulanza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il ricorrente deduce circostanze di fatto – la volontà di Tripodi di instaurare
un rapporto sentimentale – che non risultano affatto dalla sentenza impugnata;
nega circostanze – la natura minacciosa ed offensiva di alcune conversazioni riferite dalla persona offesa; sostiene che il Giudice non ha valutato l’attribuibilità
della condotta a petulanza o altro biasimevole motivo, contrariamente a quanto
emerge dalla lettura della motivazione della sentenza.
2
Montauro contattandolo di giorno e di notte sull’utenza dell’abitazione con
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 111 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
P.Q.M.