Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5130 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5130 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 22/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVALLONE LUCA N. IL 06/08/1975
avverso l’ordinanza n. 966/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 19/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
C.S2. eu-cifa— ìNe- CAA-tenAT°
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Uditi difensor Avv.;

cPu,

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto Avallone Luca, avverso il
provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata proposta con
riferimento al periodo 3 agosto 2011 – 3 febbraio 2012, in ragione del rilievo che
l’istante, non aveva dimostrato una reale partecipazione all’opera rieducativa, in

dell’affidamento in prova ai servizi sociali, si era reso autore di un
comportamento di particolare gravità, in quanto, recatosi in un ufficio pubblico,
aveva minacciato la direttrice del settore Annona del Comune di Salerno,
condotta ritenuta sintomatica di una mancata partecipazione del condannato
all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente.

2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

detenuto, per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità per vizio di
motivazione (mancanza assoluta e contraddittorietà), in quanto il tribunale si era
limitato ad affermare, apoditticamente, la negativa incidenza del grave
comportamento tenuto dal condannato in un momento successivo al periodo
oggetto di valutazione, senza compiutamente indicare le ragioni per cui tale
condotta, per quanto grave, era ritenuta espressione del fallimento dell’opera
rieducativa e non, invece, un fatto avulso ed estemporaneo, specie ove si
consideri che, successivamente ai fatti, il condannato aveva inviato una lettera di
scuse al funzionario pubblico ed ancor prima aveva avanzato una proposta di
risarcimento dei danni anche nei confronti dell’ente pubblico, e che tale
comportamento, per quanto grave, aveva portato ad una revoca della misura
alternativa ex tunc, dato questo di per sé indicativo che sino al verificarsi del
fatto sopravvenuto, il condannato aveva partecipato all’opera di rieducazione.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Avallone Luca è basata su
motivi manifestamente infondati e ne va quindi affermata l’inammissibilità.
Nessun profilo di illegittimità è ravvisabile infatti nell’ordinanza impugnata.
Questa Corte, infatti, ha da tempo affermato il principio secondo cui il
comportamento del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica
1

quanto il 17 maggio 2012, dopo la sua ammissione alla misura alternativa

retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di
una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di
rieducazione e del suo rifiuto di risocializzazione. (Sez. 1, n. 42571 del
19/04/2013 – dep. 16/10/2013, Cagnoni, Rv. 256694).

2. In applicazione di tale principio, al quale il giudice di merito si è
correttamente attenuto – adeguatamente argomentando, sia pure in maniera

condannato ed al suo carattere sintomatico di una adesione solo apparente
all’opera di rieducazione – il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma
alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

concisa, con riferimento alla particolare gravità della violazione commessa dal

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