Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5130 del 11/12/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5130 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AA

avverso la sentenza n. 9986/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/1/2013, la Corte di appello di Roma confermava
quella del Tribunale di Viterbo di condanna di AA, previa
concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di arresto ed
euro 4.500 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 22, comma 12, D. L.vo
286 del 1998, contestato per avere l’imputato, titolare di un’impresa edile,
occupato alle proprie dipendenze dieci cittadini moldavi privi del permesso di

Secondo la Corte non sussisteva l’incertezza del quadro probatorio
censurata nell’atto di appello, alla luce della testimonianza di un maresciallo della
Stazione Carabinieri di Viterbo, che aveva verificato durante un controllo che
all’interno di due furgoni dell’impresa di cui l’imputato era titolare erano presenti
dieci cittadini moldavi privi di permesso di soggiorno, accompagnati presso la
Stazione Carabinieri ed identificati, nonché di quella di un dipendente che aveva
confermato che i cittadini moldavi indicati nell’imputazione erano suoi colleghi di
lavoro alle dipendenze del AA.

2. Ricorre per cassazione il difensore di AA, deducendo
violazione di legge processuale.
Il ricorrente, in particolare, deduce nullità della notifica della citazione al
giudizio di appello: in sede di atto di appello, l’imputato aveva eletto domicilio
presso lo studio del difensore di fiducia; il decreto di citazione per il giudizio di
appello non era stato notificato presso il domicilio, con conseguente nullità, che
avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Non era
stata raggiunta la prova che i cittadini extracomunitari fossero alle dipendenze
del ricorrente, non essendo sufficiente la testimonianza dell’autista del furgone
su cui viaggiavano, la cui attendibilità non era stata in alcun modo vagliata. La
prova era, quindi del tutto insufficiente, mancante e contraddittoria.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente
infondato e su altro non consentito in questa sede.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, non esiste elezione di domicilio presso lo studio
del difensore e, del resto, avendo la Corte territoriale dichiarato la contumacia

2

soggiorno.

dell’appellante senza opposizione del difensore.

Il secondo motivo ripropone argomentazioni di merito – inammissibili in
questa sede – senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione
della sentenza impugnata, che ha ritenuto pienamente provato il rapporto di
dipendenza tra l’imputato e i cittadini extracomunitari non solo sulla base della
testimonianza di altro dipendente dell’impresa, ma soprattutto sugli accertamenti

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 111 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dei Carabinieri di Viterbo.

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