Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 513 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 513 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA LAWRENCE, nato il 30/11/1973
avverso l’ordinanza n. 3234/2014 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
TORINO del 09/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha
convertito la semidetenzione (rectius: libertà controllata) -applicata nei confronti
di La Rocca Lawrence, con ordinanza del 30 settembre 2013 del Magistrato di
sorveglianza di Alessandria, in sostituzione della pena detentiva di anni uno e
mesi tre di reclusione, di cui alla sentenza del 15 marzo 2013 del Tribunale di

1.1. Il Tribunale premetteva che:
– il condannato, sottoposto alla indicata sanzione a far data dal 13 novembre
2013, era stato arrestato il 28 novembre 2013 in flagranza del reato di furto
aggravato in concorso, era stato ristretto nella Casa circondariale di Alessandria
in attesa del primo giudizio ed era stato poi sottoposto il 22 maggio 2014 alla
misura degli arresti domiciliari;
– il Magistrato di sorveglianza, cui era pervenuta nota informativa della
Questura di Alessandria, aveva disposta la trasmissione degli atti allo stesso
Tribunale per la decisione in ordine alla revoca della libertà controllata e alla
conversione della sua parte residua in pena detentiva.
1.2. Tanto premesso, il Tribunale rilevava a ragione della decisione che:
– il negativo comportamento tenuto dal condannato, emerso dai dettagliati
rapporti degli organi di polizia in atti, era da ritenere del tutto contrario al
contenuto e alle finalità della sanzione sostitutiva e si risolveva in una
inosservanza generale della stessa, tale da dimostrare di essere di segno
opposto a quello probativo di una predisposizione al reinserimento sociale;
– contrariamente al diverso avviso espresso in alcune decisioni di questa
Corte, la commissione di un reato nel corso della sanzione sostitutiva doveva
essere apprezzata quale violazione delle prescrizioni specificamente finalizzate
alla prevenzione e alla rieducazione, e, pertanto, quale causa di revoca della
sanzione, con conseguente conversione della parte residua in uguale periodo di
reclusione, mentre l’art. 68 legge n. 689 del 1981 disciplinava solo le
conseguenze necessarie in caso di arresto.

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale denuncia violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 606,
comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza è incorso nel denunciato
vizio per avere violato il disposto dell’art. 68 legge n. 689 del 1981, che prevede
espressamente che l’esecuzione della sanzione sostitutiva è sospesa in caso di
2

Alessandria- in mesi quattro e giorni diciannove di reclusione.

arresto della persona che la sta scontando, e il principio di diritto a esso sotteso
fissato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,
avuto riguardo alla fondatezza del ricorso, alla luce dei richiamati principi di
diritto.

1. Il ricorso è fondato.

2. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto,
che il Collegio richiama e ribadisce, alla cui stregua, qualora, nel corso
dell’esecuzione della libertà controllata, il condannato venga arrestato in
flagranza di reato, tale evento non può essere assimilato alla violazione di taluna
delle prescrizioni imposte e dar quindi luogo alla conversione del residuo periodo
di libertà controllata in pena detentiva, ai sensi dell’art. 66 legge 24 novembre
1981, n. 689, ma può soltanto comportare, in applicazione della specifica
previsione di cui all’art. 68 della stessa legge, la sospensione dell’esecuzione
della pena sostitutiva, cui potrà far seguito la revoca prevista dal successivo art.
72, una volta che per il fatto che ha dato luogo all’arresto sia intervenuta
condanna definitiva a pena detentiva (Sez. 1, n. 6322 del 28/11/2000,
dep. 15/01/2001, Spadafora, Rv. 218198).
2.1. La soluzione interpretativa, che sostiene l’affermazione di tale principio,
che, dapprima ponendosi in consapevole contrasto con il contrario indirizzo
favorevole alla conversione (espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 2421 del
03/04/2000, dep. 23/05/2000, Ippolito, Rv. 216034, cui è seguita Sez. 1, n.
44379 del 14/11/2001, dep. 10/12/2001, Dell’Aiera, Rv. 220300), e
successivamente procedendo secondo concordanti e coerenti linee
argomentative, è stato riaffermato nei successivi arresti di legittimità (tra le
altre, Sez. 1, n. 26984 del 17/05/2001, dep. 04/07/2001, Raucci, Rv. 219906;
Sez. 1, n. 23720 del 21/03/2003, dep. 29/05/2003, Cannito, Rv. 225199; Sez.
1, n. 15302 del 13/02/2004, dep. 30/03/2004, Tiano, Rv. 227928; Sez. 1, n.
38042 del 05/10/2005, dep. 18/10/2005, Teran Almeida, Rv. 232462; Sez. 1, n.
16414 del 15/04/2008, dep. 21/04/2008, Borgia, Rv. 239582; Sez. 1, n. 36761
del 23/09/2008, dep. 25/09/2008, Munoz, Rv. 241142; Sez. 1, n. 42557 del
14/10/2008, dep. 14/11/2008, Michelin, Rv. 241560; Sez. 1, n. 33175 del
06/05/2010, dep. 09/09/2010, Bouchiara, non massinnata), muove dalla
condivisa lettura dell’impianto complessivo della indicata legge n. 689 del 1981.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 68, invero, prevede espressamente che l’esecuzione della libertà
controllata è sospesa, tra l’altro, in caso di arresto in flagranza di reato della
persona che sta scontando tale sanzione sostitutiva (comma 1) per riprendere
nuovamente a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione
dell’esecuzione della pena detentiva (commi 3 e 4), mentre soltanto la violazione
di una delle specifiche prescrizioni imposte può comportare, a norma degli artt.
66, comma 1, e 108, comma 1, della stessa legge, la conversione della restante
parte di pena nella pena detentiva sostituita, sempre che la violazione presenti

efficace reinserimento del condannato (Corte Cost., sent. n. 199 del 1992).
I distinti istituti della conversione e della sospensione dell’esecuzione, di cui,
rispettivamente, agli indicati artt. 66 e 68, devono essere inoltre coordinati con
quello della revoca della pena sostitutiva, disciplinato dal successivo art. 72, a
tenore del quale, soltanto se e quando sopravvenga una sentenza, passata in
giudicato, di condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente
alla sostituzione della pena, questa viene revocata di diritto “per la parte non
ancora eseguita e convertita a norma dell’articolo 66”.

2.2. Consegue a tali rilievi che, diversamente dall’avviso espresso
nell’ordinanza impugnata, astratto dagli argomenti di ordine letterale, logico e
sistematico che, più volte rimarcati da questa Corte, convalidano il già detto
consolidato orientamento e limitativo del contenuto normativo del predetto art.
68, al Tribunale di sorveglianza non è consentito, attesa la soggezione ai principi
di legalità e tassatività della normativa della conversione delle pene (da ritenere
di natura sostanziale per essere incidente, sia pure in misura limitata, sul diritto
di libertà), interpretare in via estensiva e analogica le relative disposizioni di
legge e, per l’effetto, valutare, ai fini della conversione di pena, eventuali
condotte del condannato inosservanti di prescrizioni non esplicitamente previste
per la libertà controllata, ovvero di generici obblighi -quale quello di non
commettere reati o dell’honeste vivere- gravanti su ogni consociato.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe potuto procedere alla revoca nei confronti del
ricorrente della sanzione sostitutiva, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 66 legge n.
689 del 1981, soltanto se e quando fosse sopravvenuto il passaggio in giudicato
della sentenza che avesse eventualmente ritenuto il medesimo colpevole del
furto aggravato, commesso nel corso della libertà controllata, condannandolo a
pena detentiva.

3. L’ordinanza, che ha illegittimamente applicato lo schema della
conversione sanzionatoria previsto per la distinta ipotesi di inosservanza di una
delle specifiche prescrizioni della libertà controllata, e disposto -in difetto di una

4

connotati tali da rivelare l’inidoneità della sanzione sostitutiva ad assicurare un

sentenza di condanna per quel delitto – l’immediata revoca della pena sostitutiva,
deve essere, conseguentemente, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA