Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5129 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5129 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUGLIELMI DOMENICO N. IL 13/06/1970
avverso l’ordinanza n. 1056/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E mAt e, (Def2e,
aZAR,i,tr\, (:5Z- 1.Z.pe,Cre> 0.12A.Q_
C-^1-1/3-c>.

Uditi difensor Avv.;

t”.252‘

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
rigettava il reclamo proposto da Guglielmi Domenico avverso il provvedimento
adottato dal Magistrato di Sorveglianza della sede, di rigetto dell’istanza di
liberazione anticipata proposta con riferimento al periodo di detenzione
(preventiva) sofferto tra il 5 luglio 2007 ed il 29 febbraio 2012, pari a due

2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il
difensore del detenuto, deducendo che il Tribunale, del tutto incongruamente,
aveva negato il beneficio relativamente al primo semestre oggetto di valutazione
(quello dal 5 luglio al 5 gennaio 2008) attribuendo decisiva rilevanza a delle
emergenze – il deferimento del ricorrente per inosservanza delle prescrizioni
imposte durante gli arresti domiciliari sofferti dall’8 gennaio al 3 marzo 2008;
l’applicazione di sanzioni disciplinari (ammonizione in data 13 settembre 2007;
richiamo in data 18 gennaio 2012) durante il periodo di permanenza in carcere;
la pendenza di procedimenti penali a suo carico, per reati commessi il 9 marzo
2003 (falso), il 27 febbraio 2010 (guida senza patente), il 2 febbraio 2011 (per
detenzione abusiva di armi); l’emissione il 21 novembre 2011 di ordinanza
cautelare per tentato omicidio – tutte relative ad un periodo successivo rispetto a
quello da valutare, con ciò disattendendo dei principi costantemente affermato
da questa Corte regolatrice, quali quello secondo cui il giudice non deve
compiere una valutazione complessiva e globale del comportamento del
detenuto, bensì ed esclusivamente di quello tenuto nel semestre oggetto di
esame ed attribuendo; non può limitarsi a formulare un semplice richiamo ad un
rapporto informativo, senza compiere alcuna valutazione del contenuto di detto
rapporto; non può riconoscere rilevanza ostativa all’esistenza nei confronti del
condannato anche di un provvedimento restrittivo della libertà personale, posto
che la custodia cautelare e la liberazione anticipata sono istituti strutturalmente
ed ontologicamente diversi.

Considerato in diritto

I.

L’impugnazione è basata su motivi manifestamente infondati e ne va quindi

affermata l’inammissibilità.
Nessun profilo di illegittimità è infatti ravvisabile nell’ordinanza impugnata.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato il principio secondo cui “Ai
fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia
cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere,

.d.

semestri.

commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente
extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a
far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla
rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto
che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di
reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione
intrapresa nei suoi confronti” (Cass. Sez. 1^, 30 aprile 1999 ric. Bayrak, RV

2. In applicazione di tale principio, al quale il giudice di merito si è
correttamente attenuto, il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al pagamento dell’importo di euro 1000 (mille) in favore della Cassa delle
ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

213939).

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