Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5129 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5129 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA MANNA MARCO N. IL 20/09/1969
avverso la sentenza n. 795/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/1/2014, la Corte d’appello di Roma confermava quella
del Tribunale di Roma di condanna di La Manna Marco alla pena di mesi uno di
arresto ed euro 100,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 legge
110 del 1975, contestato per il porto fuori dall’abitazione di un manganello.
La Corte respingeva l’unico motivo di appello, che chiedeva applicarsi la sola
pena dell’ammenda in applicazione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 4, comma 3,

semplicemente atto, ad offendere le persone e la personalità dell’imputato era
negativa, annoverando tra l’altro un precedente penale per rissa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di La Manna Marco, deducendo
violazione di legge per mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 4,
comma 3, legge 110 del 1975.
La Corte aveva fatto riferimento alla personalità dell’imputato, mentre
l’attenuante invocata si riferisce esclusivamente alla materialità del fatto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questa Corte
ripetutamente insegna che costituiscono elementi sufficienti a giustificare la
reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto
la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente
giudizio negativo sulla sua personalità; in effetti, deve tenersi conto non solo
delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità
del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al
fatto obiettivo del porto ingiustificato.

La Corte territoriale ha esattamente applicato questi principi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte

2

cit., osservando che il manganello è naturalmente destinato, e non

Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso l’11 dicembre 2014

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