Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5128 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5128 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTE DANIELE N. IL 28/07/1980
avverso la sentenza n. 613/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/12/2013, la Corte d’appello di Roma, in riforma di
quella del Tribunale di Roma di condanna di Valente Daniele alla pena di mesi
due di arresto per il reato di cui all’art. 697 cod. pen., escludeva la recidiva
contestata e riduceva la pena a giorni 40 di arresto. Secondo l’imputazione,
Valente deteneva presso la propria abitazione, senza averne fatto denuncia
all’Autorità, due bastoni animati con lama di 30 cm, ivi rinvenuti e sequestrati.

quanto rinvenuti nell’abitazione del suocero, tale Miconi, all’interno di un
armadio, senza che la polizia giudiziaria avesse accertato che Valente ne avesse
la disponibilità; la Corte ricordava che il teste di polizia giudiziaria aveva riferito
che la stanza dove si trovava il predetto armadio era utilizzata esclusivamente
dall’imputato e dalla sua compagna e che all’interno dell’armadio erano stati
rinvenuti gli effetti personali dell’imputato.
La Corte respingeva, altresì, la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui
all’art. 697, comma 2, cod. pen., osservando che non si trattava di circostanza
del reato, ma di fattispecie autonoma.

2. Ricorre per cassazione Daniele Valente, deducendo erronea applicazione
della legge penale e vizio di motivazione.
La Corte non aveva preso in considerazione la circostanza che i bastoni
erano stati rinvenuti nell’armadio di un’abitazione che non era di proprietà del
ricorrente e non si era curata di cercare e stabilire il necessario rapporto di
disponibilità tra le armi e il Valente.
Per di più, in quel periodo egli era latitante, cosicché la permanenza
nell’abitazione del suocero doveva ritenersi temporanea.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Il ricorrente non fa che riproporre argomentazioni di merito concernenti
l’attribuibilità allo stesso della detenzione dei due bastoni sequestrati, già
esaminate e valutate dalla Corte territoriale e disattese con argomentazione del
tutto logica.
Il ricorrente, del resto, tralascia le circostanze di fatto poste a base della

L’appellante aveva sostenuto che gli oggetti non fossero a lui attribuibili, in

decisione, vale a dire l’utilizzo della stanza al cui interno si trovava l’armadio
esclusivamente da parte di Valente e della sua compagna e la presenza
all’interno dell’armadio degli effetti personali dell’imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1 1 11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA