Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51273 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51273 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATEJIC MILAN N. IL 04/09/1970
avverso l’ordinanza n. 12/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
I e/sentite le conclusioni del PG Dott. ALDO POLICASTRO che ha chiesto
dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Roma(on la sentenza del 16 luglio 2015 ha dichiarato esservi
le condizioni per Vaccoglimento della domanda di estradizione della Repubblica serba
nei confronti di Milan Matejic sul presupposto del provvedimento del 23 marzo 2006
del Tribunale di Uzice di cumulo delle pene per precedenti sentenze riferite a furti
commessi dal ricorrente negli anni dal 1992 del 1997, per un totale di anni cinque e
mesi quattro di reclusione.
Nel confermare la sussistenza delle condizioni per la consegna, la Corte ha
esaminato la questione dedotta dal ricorrente di errore nella sua identificazione in
quanto risulta vivere in Italia con diverso nome; ha quindi osservato che la
identificazione risulta certa all’esito degli accertamenti datti loscopici svolti
dall’Interpol.
Matejici ha proposto ricorso a propria firma contestando essenzialmente la sua
corretta identificazione. Con ulteriore memoria difensiva ha ribadito tali argomenti.
Il ricorso è inammissibile.

1

Data Udienza: 17/11/2015

La Corte di appello ha ampiamente affrontato il tema della corretta identificazione
verificando in termini positivi la adeguatezza degli accertamenti svolti al riguardo dalla
polizia giudiziaria e, rispetto a tale argomenti, il ricorrente si limita ad insistere nel
diniego della sua corretta identificazione non tenendo conto degli argomenti già
ampiamente svolti dal giudice di merito. Non vi sono, quindi, ragioni di dubitare della
corretta identificazione del prevenuto.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione va determinata nella misura

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. Att. Cod. proc. pen.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2015
il C

liere stensore

il Presidente

di cui in dispositivo.

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