Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51272 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51272 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAHIR MUSTAPHA N. IL 14/12/1986
avverso l’ordinanza n. 5994/2015 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del 27/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALDO POLICASTRO che ha chiesto

e

l’accoglimento del ricorso, e (Aw. .etk0r3ft. 1-Lo 1,1

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Venezia con ordinanza del 27 luglio 2015 ha
confermato [‘ordinanza di custodia in carcere emessa nei confronti di Zahir Mustapha
dal giudice delle indagini preliminari di Venezia.
Zahir Mustapha è ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di un
quantitativo di droga occultato nel bagagliaio di una autovettura in cui si trovava quale
terzo trasportato in occasione di un controllo effettuato in autostrada dalla polizia
giudiziaria; il conducente, nonché proprietario, di tale autovettura era un’altra
persona, immediatamente fuggita.
Secondo il primo giudice, la gravità degli indizi era dimostrata dal fatto che,
durante il controllo della autovettura, il ricorrente “mostrava segni di nervosismo, di
un nervosismo crescente” tentando di allontanarsi nel momento in cui al pg procedeva
alla apertura del bagagliaio.
Secondo FI Tribunale, che valutava le giustificazioni del ricorrente, non è
significativo che questi potesse aver avuto necessità di rivolgersi al suo amico e
proprietario della vettura per recarsi a Padova, in quanto ciò non dimostra che Zahir
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Data Udienza: 17/11/2015

”non fosse consapevole dello scopo della programmata prima tratta a Ospita/etto e
che non abbia assistito al caricamento della droga, con tutte le conseguenze, in
termini di necessario approfondimento nel prosieguo delle indagini e in dibattimento
riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di detenzione di sostanze
stupefacenti. Un approfondimento che dovrà riguardare anche le ragioni del riferito
nervosismo già nelle prime fasi di un normale controllo stradale e del tentativo di
fuga, per quanto lo riguarda, non riuscito, nel momento in cui veniva trovata la

Zahir propone ricorso tramite il proprio difensore rilevando la assoluta illogicità
del ragionamento, rilevando che i generici elementi valutati dal gip risultano
addirittura smentiti nella loro portata nel momento in cui il Tribunale riconosce che il
ricorrente aveva una ragione autonoma per trovarsi nella autovettura e la illogicità di
indicare una ricostruzione ipotetica quanto alla presenza del ricorrente al momento
del caricamento della droga nella vettura.
Il ricorso è fondato.
Quali che possano essere gli elementi che hanno orientato l’indagine
procedendosi alla perquisizione della autovettura in questione, elementi che si
comprende non essere allegati alla richiesta di misura cautelare, i dati noti non sono
in alcun modo in grado di dimostrare il dato fondamentale che è quello di avere il
ricorrente la diretta disponibilità, o meno, dello stupefacente.
Premesso che risulta che la droga non era in vista bensì era posta in un
nascondiglio nella autovettura, ragione in più per ritenere, secondo comune logica,
che la mera presenza dello Zahir nella autovettura quale terzo trasportato è elemento
del tutto inconsistente per dimostrare la sua responsabilità, essendo elemento
equivoco anche per la sola dimostrazione della sua conoscenza della presenza stessa
della droga, la lettura dei provvedimenti del gip e del Tribunale del riesame denotano
l’assenza di elementi concreti a carico.
Il primo provvedimento argomenta lungamente sul mero dato del “nervosismo”
al momento del controllo che, a parte la difficoltà di efficace ed incontrovertibile
descrizione di un tale comportamento soprattutto quando se ne vorrebbero trarre
conclusioni così specifiche (che qui dovrebbero essere “il nervosismo dimostrava in
termini univoci non solo la semplice conoscenza che in un vano appositamente
ricavato fosse nascosta della droga ma addirittura la codetenzione della sostanza “),
in verità nulla significa potendo accompagnarsi a tante altre ragioni, ivi compresa la
mera consapevolezza (“connivenza non punibile”) della presenza della sostanza pur

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fu

sostanza illecita”.

senza aver svolto alcuna attività di concreto ausilio al reato ma con piena coscienza
del rischio di essere comunque arrestato pur con così scarni elementi.
Il provvedimento del Tribunale del riesame, invece, attribuisce espressamente la
responsabilità al ricorrente facendola, però, derivare da una tipica possibile ipotesi di
mera “connivenza”. La responsabilità penale viene ricollegata al mero dato alla
conoscenza della presenza della sostanza stupefacente nella autovettura utilizzata per
dargli un passaggio, non rilevandosi alcuna materialità della sua condotta, ma

premesse) una attività di passiva contemplazione del suo carico nel bagagliaio.
Peraltro si costruisce la gravità degli indizi su una sorta di presunzione di
responsabilità avendo il Tribunale unicamente valorizzato la mancata offerta di prova
a discarico o, comunque, lo stesso giudicante appare giustificare la misura quale
provvedimento temporaneo in attesa di sviluppi delle indagini. In ogni caso, invece,
manca qualsiasi indizio conforme alla previsione dell’art. 273 cod. proc. pen. e, sulla
scorta del materiale utilizzato, è evidente la assoluta impossibilità di giungere a
diverse conclusioni non essendovi un singolo elemento idoneo a dimostrare la tesi
dell’accusa nei confronti del ricorrente.
Allo stato degli atti, quindi, va pronunciato annullamento senza rinvio non
potendosi giungere a diverse conclusioni sulla scorta del materiale disponibile,
chiaramente descritto nell’atto impugnato, non risultandone altro posto a disposizione
dall’accusa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella in data 18/7/2015 del
gip del Tribunale di Verona e ordina l’immediata scarcerazione di Zahir Mustapha se
non detenuto per altra causa.
Manda lana cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Roma deciso il 17 novembre 2015
Il C nsigl ere stensore

il Presidente

Pie luii i St ano

Giovanni Conti

descrivendosi (invero traendosi conclusioni particolarmente ampie da scarne

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