Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51270 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51270 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELACCHI MIRCO N. IL 14/03/1960 parte offesa nel procedimento FERRAGUZZI
NICOLO’ N. IL 28/11/1988 parte offesa nel procedimento
ci
IGNOTI
avverso il decreto n. 645/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del 26/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG Dott. ALDO POLICASTRO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso presentato nell’interesse di BELACCHI Mirco e
FERRAGUZZI Nicolò, quali persone offese, contro il decreto del 28.2.2014 con il quale
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro disponeva l’archiviazione
del procedimento per il reato di cui all’art. 323 cod. pen., deducendone la nullità per
non essere stati avvisati della richiesta di archiviazione ;
Letta la requisitoria scritta del procuratore generale presso questa Corte che
chiede l’annullamento del decreto impugnato;
rilevato che:

Data Udienza: 17/11/2015

- a seguito di una prima richiesta di archiviazione era stata fissata udienza
camerale su opposizione delle persone offese all’esito della quale il gip aveva ordinato
indagini suppletive;
– espletate tale indagini, il PM ha richiesto nuovamente l’ archiviazione senza
dare avviso alle persone offese ed essendo stata, quindi, pronunciata l’archiviazione,
senza previo contraddittorio;
ritenuto quindi che l’ordinanza debba essere annullata in quanto l’avviso alla

pubblico ministero che reiteri la richiesta di archiviazione ha l’obbligo di rinnovare la
notifica prevista dall’art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., alla persona offesa
che aveva originariamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale
archiviazione, senza che sia necessario riproporre detta istanza. (Sez. 5, n. 26594
del 29/04/2014 – dep. 19/06/2014, P.O. in proc. Pellicini, Rv. 260575) »)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
.rocuratore della

ke pubblica presso il -tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.

Rom così deciso il 17 novembre 2015
Il écfin iglière estensore

il Presidente

persona offesa spetta anche per la reiterazione della richiesta di archiviazione («Il

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