Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51266 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51266 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 02/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE LUIGI (OBBLIGO PRESENTAZIONE) N. IL 19/07/1962

avverso l’ordinanza n. 3647/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA
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sentite le conclusioni del PG;

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FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 2 luglio 2015, depositata il 24 luglio 2015, il
Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, all’esito del ricorso ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del 12 giugno 2015, con la quale il
Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha applicato nei
confronti di Fiore Luigi la misura degli arresti domiciliari – poi sostituita con
quella dell’obbligo trisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria -, per il
delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 319-quater cod. pen. (per avere, quale

Maresciallo capo e Brigadiere capo della Stazione dei Carabinieri di Portici, ad
indurre indebitamente Salvatore Gallo, titolare dell’impresa edile “Essegi
Costruzioni Generali S.r.l.”, a versare somme di denaro nei confronti dei predetti
Mascolo e Puglisi, dietro la prospettazione del pericolo che, in caso contrario,
sarebbe stato soggetto in futuro a controlli ed ispezioni nel proprio cantiere
edile).
2. Avverso la sentenza ha presentato personalmente ricorso Fiore Luigi
chiedendo l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:
2.1. nullità dell’ordinanza con riferimento all’articolo 273 cod. proc. pen.;
2.2. nullità dell’ordinanza con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc.
pen.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre il patrono del Fiore
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse, essendo stata la misura cautelare applicata a Fiore Luigi

medio

tempore revocata.
5.

Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte,

l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione
dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui
essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale

de libertate,

sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per
l’interessato, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., presupposto del
diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente,
essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che
sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998 – dep. 24/09/1998, Gallieri, Rv.
211194).

2

’91J

extraneus, concorso con Mascolo Tommaso e Puglisi Gennaro, rispettivamente

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì precisato che, perchè possa
ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare
l’impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare
custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace in riferimento a una futura
utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della
riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi
oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini
concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa,

01/03/2011, Testini, Rv. 249002).
Pertanto, in assenza di una qualsivoglia indicazione da parte del Fiore o del
suo difensore di un interesse a coltivare il presente ricorso ai fini
dell’accertamento della sussistenza delle condizioni dell’equa riparazione per
l’ingiusta detenzione, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 – dep.

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