Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51265 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51265 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAOUFIK HASSAN N. IL 04/01/1984
avverso la sentenza n. 529/2014 TRIBUNALE di PRATO, del
07/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dojti . 41STQELO COSTikNZO;
letteisoatite le conclusioni del PG Dott. Vq,
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Data Udienza: 02/12/2015

1

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n.96/14 Reg.Sent. del 7/05/2014,

ex art.444

cod.proc.pen., ha applicato a Taoufik Hassan, in ordine ai reati ascrittigli ai capi A e B delle
imputazioni, qualificati come fattispecie autonome ex art.73 d.P.R. n.309/1990, ritenuta la
continuazione fra gli stessi e la diminuente del rito, la pena di anni uno di reclusione e euro

2. Nel ricorso presentato per conto di Taoufik Hassan si chiede l’annullamento della
sentenza per rideterminare la pena a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge
n.49/2014. Il Procuratore Generale presso questa Corte chiede l’accoglimento del ricorso

3. Deve rilevarsi che la sentenza oggetto del ricorso è stata emessa il 7/05/2014, sicché
ha determinato la pena prima delle ultime innovazioni che la disciplina del traffico illecito di
sostanze stupefacenti ha subito: inizialmente, per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n.32 del 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.
4 bis e 4 vicies ter del d.I.30/1 2/2005, n.272, inseriti dalla legge di conversione

21/0 2/2 006, n.49) e, successivamente, a seguito dell’entrata in

vigore dei decreti-

legge 23/12/2013, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/ 0 2/ 2 014, n.10, e
20/03/2014, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/0 5/ 2014, n.79. Pertanto,
trova applicazione il principio di diritto elaborato – con condivisibile argomentazione – dalle
Sezioni Unite penali di questa Corte (n.44653 del 26/06/2015, Della Fazia):

“La Corte di

cassazione, nel caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e con il quale
non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare
d’ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che la sentenza impugnata era
stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il
trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato; ciò anche nel caso in cui
la pena inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di
rinvio dovrà riesaminare tale questione”. La sentenza impugnata deve quindi essere
annullata con rinvio al Tribunale di Prato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato
Così deciso in Roma, il 2/12/2015.

3000 di multa.

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