Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51264 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51264 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KALS GOM N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 4104/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
02/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consiglierett.. ANGELO COSTANZO;
Ajd:
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Uditi difenso

v.;

Data Udienza: 02/12/2015

1

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si dà preliminarmente atto che è pervenuta da parte dell’avvocato
Alessandro Gasparini, difensore di Kals Gom, dichiarazione di astensione dalle
udienze che non può essere presa in considerazione trattandosi di procedura
camerale non partecipata.

cessione di cocaina (capo 1) e una illecita detenzione di cocaina (capo 2)
commessi nello stesso giorno e a breve distanza di tempo (l’imputato veniva
osservato dalla P.G. prima cedere un ovulo di cocaina e poi -mentre fuggiva
essendosi reso conto che i poliziotti lo avevamo osservato – gettarne altri undici
in un cassonetto).

3. Il Tribunale di Torino, con sentenza n.3589/13 Reg.Sent. del 2/08/2013,

ex art.444 cod.proc.pen., ha applicato a Kal Gom – qualificata la condotta
descritta nel capo 1 delle imputazioni

ex art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990,

riconosciute le attenuanti generiche, effettuato l’aumento per il riconosciuto
vincolo della continuazione con il reato del quale al capo 2 (art.73 e 73-bis lett.a,
d.P.R. n.309/1990) – la pena di anni uno di reclusione e euro 3000 di multa.

4. Nel ricorso presentato per conto di Kals Gom si chiede l’annullamento
della predetta sentenza per inosservanza, erronea applicazione della norma
penale derivante dal combinato disposto degli artt.81, comma 2, cod.pen. e 73
d.P.R. n.309/1990, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, con particolare
riferimento alla applicazione della disciplina del reato continuato. Ritiene il
ricorrente che le due condotte ascritte in due distinti capi di imputazione, ma
indicate come commesse nello stesso giorno e relative allo stesso tipo di reato
(detenzione illecita di cocaina), integrerebbero un unico reato.

5. La Procura Generale presso questa Corte chiede dichiararsi la
inammissibilità del ricorso rilevando che – stante l’accordo delle parti recepito
nella sentenza impugnata, e non ricorrendo l’ipotesi di una pena illegale – le
parti non possono sollevare censure attinenti al merito delle valutazioni
presupposte dal consenso prestato alla decisione da loro richiesta. La Procura
Generale osserva, inoltre, che il ricorso risulta manifestamente infondato anche
nel merito perché il Giudice ha correttamente applicato i principi in tema di

2. Le imputazioni nei confronti di Kals Gom riguardano due reati, una

2
rapporti fra reati distinguendo la cessione di stupefacenti dalla cessione di
stupefacenti.

6. Il ricorso non è accoglibile. In tema di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p., il ricorso fondato su censure sulla qualificazione giuridica del fatto e il
riconoscimento di circostanze non è ammissibile – neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, perché un dovere di specifica argomentazione sul
punto ricorre solo nei casi di errore manifesto o se l’accordo ha presupposto una

Rv.228405), affinché l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, (ex
plurimis:

Cass.pen., Sez.3 n.34902 del 24/06/2015, Rv.264153). Neanche

l’opzione interpretativa che ha qualificato la condotta dell’imputato nei termini di
due distinti reati risulta censurabile: la detenzione illecita di stupefacenti
costituisce un’autonoma ipotesi di reato, sicché l’acquisto a fine di vendita e la
consecutiva vendita di tutto o parte del quantitativo acquistato integrano
distinte condotte di reato; né rileva la brevità del tempo intercorso tra le
stesse, in quanto ciò non esclude che ciascun fatto cagioni autonomi eventi di
pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, sebbene in
esecuzione di un unico disegno criminoso (Cass.pen., Sez.5, n.4529 del
10/11/2010, dep.2011, Rv.24925299).

7. Tuttavia, per altro verso, deve rilevarsi che la sentenza oggetto del
ricorso è stata emessa il 2/08/2013 sicché ha determinato la pena prima delle
recenti innovazioni che la disciplina del traffico illecito di sostanze stupefacenti
ha subito: inizialmente, per effetto della

sentenza

della

Corte

costituzionale n.32 del 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt.4-bis e 4 vicies ter del D.L. 30/12/2005, n.272,

inseriti dalla legge di conversione 21/0 2/2 006, n.49) e, successivamente, a
seguito dell’entrata in vigore dei decreti-legge 23 /12/2013, n.146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2014, n.10, e
20/03/2014 n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/05/2014,
n.79. Pertanto, trova applicazione il principio di diritto elaborato – con
condivisibile argomentazione – dalle Sezioni Unite penali di questa Corte
(n.44653 del 26/06/2015, Della Fazia): “La Corte di cassazione, nel caso di
ricorso inammissibile per qualunque ragione e

COI)

il quale non vengano

proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare
d’ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che la sentenza
impugnata era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che
hanno modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole

modifica dell’imputazione originaria (Cass.pen., Sez.6, n.32004 del 10/04/2003,

3
all’imputato; ciò anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice
edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare
tale questione”. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con
rinvio al Tribunale di Torino.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al

Così deciso in Roma, il 2/12/2015.

Tribunale di Torino.

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