Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51263 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51263 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Selmani Dritan, n. a Diber (Albania) il 28.3.1985
avverso l’ordinanza del 29.6.2015 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udite le richieste dell’avv. Nicola Giribaldi che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 29 giugno 2015 la Corte di appello di
Firenze

rigettava

la

richiesta

di

sostituzione

della

misura

della custodia cautelare in carcere applicata a fini
estradizionali a Selmani Dritan, cittadino albanese. La procedura di estradizione
fa riferimento alta esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Tirana del
21 gennaio 2011, divenuta irrevocabile in pari data, con la
quale il Selmani è stato condannato alla pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione per il reato di traffico di sostanze

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Data Udienza: 17/11/2015

stupefacenti, commesso in Durazzo il 15 agosto 2008. La Corte di appello ha
ritenuto che, che, in assenza di qualsiasi indice di radicamento dell’istante in
Italia e della sua, non spiegata, presenza in Italia, non era idonea ad escludere il
concreto pericolo di fuga conseguente alla richiesta di estradizione, la richiesta
misura degli arresti domiciliari
2.Ricorre per cassazione, con motivi sottoscritti dal difensore, e deduce con
il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge e mancanza e illogicità della
motivazione con riferimento agli artt. 715, comma 2, lett. c) e 718 cod. proc.

mancata indicazione, da parte dell’istante, dei motivi che ne hanno determinato
la presenza in Italia e in difetto assoluto di qualsiasi valutazione in ordine alla
concretezza ed attualità di detto pericolo, presunto in astratto;
con il secondo motivo, l’errata applicazione di legge in punto di gradazione
della misura cautelare e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia che avendo il Selmani indicato, come luogo di esecuzione della misura,
l’abitazione di un cugino, ove avrebbe potuto essere ospitato, tale indicazione
denota la esistenza di effettivi legami con l’Italia e che, anche alla luce della
riforma introdotta con la legge n. 47 del 2015, la motivazione della Corte di
appello di Firenze, non soddisfa la ratio del vigente art. 275 cod. proc. pen.
secondo la quale la misura della custodia cautelare in carcere può essere
adottata solo quando sia dimostrata l’inefficacia di altri misure, anche adottate in
via cumulativa, e, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, con
l’adozione delle procedure di controllo a distanza ( cd. braccialetto elettronico).
Rileva, infine, che non sussistono le condizioni di applicabilità della misura
custodiale in carcere in ragione dell’entità della condanna inflitta dalla Corte di
Appello di Tirana, pari ad un anno di reclusione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
2. Nell’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha, con
motivazione immune da censura sul piano logico ed ancorata alle condizioni
personali dell’estradando, ritenuto perdurante il concreto pericolo di fuga e
inidonea ad evitare il pericolo che l’estradando si allontani dal territorio italiano
in vista dell’estradizione, la misura degli arresti domiciliari poiché il Selmani non
ha dimostrato la esistenza di alcun legame, lavorativo o di altro genere, con l’
Italia, legami che, ove presenti, renderebbero astratta la possibilità di
allontanamento per la naturale resistenza ad interrompere consuetudini di vita e
legami lavorativi e/o familiari. Né, in assenza di ulteriori elementi inerenti alla
condizione personale del Selmani, può ritenersi idonea a dimostrare il
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pen. in punto di sussistenza del pericolo di fuga, apoditticamente ancorato alla

radicamento dell’estradando in Italia, la possibilità di essere “ospitato”, per la
esecuzione della misura degli arresti domiciliari in una abitazione del cugino, sita
in Moncalieri, e, dunque anche in una zona diversa da quella nella quale il
Selmani veniva trovato in occasione dell’arresto per l’esecuzione della
estradizione.
3. Va ricordato, infatti, che in tema di misure coercitive disposte nell’ambito
di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, intrinsecamente non
graduabile ove ritenuto sussistente come nel caso in esame e che giustifica

personale nella forma di massimo rigore, può essere inteso come pericolo di
allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con
conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale
di assicurarne la consegna al Paese richiedente ( v. art. 714, comma 2, cod.
proc. pen. piuttosto che l’art. 715 comma 2, lett. c), cod. proc. pen. richiamato
nei motivi e riferibile all’applicazione provvisoria della misura cautelari), pericolo
che deve comunque essere motivatamente fondato su elementi concreti, che
abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su
presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Sez. 6, sentenza n. 17
marzo 2005, Bucur), richiedendosi dunque che le circostanze prese in esame
siano specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di
allontanamento clandestino da parte dell’estradando, concretezza che, nel caso
in esame, discende dalla rilevata constatazione dell’assenza di seri legami,
lavorativi o familiari, dell’estradando e che la Corte di merito ha ritenuto
sussistente alla luce dei canoni elaborati dalla richiamata giurisprudenza di
legittimità, poi codificati dal legislatore con la richiamata novella legislativa, in
tema di esigenze cautelari.
4. Palesemente infondata, in diritto e in fatto è la finale deduzione difensiva
poiché, per espressa previsione dell’art. 714 , comma 2, cod. proc. pen. non
trovano applicazione – tra le altre- in materia di scelta delle misure le disposizioni
di cui all’art. 280 cod. proc. pen. (condizioni di applicabilità delle misure
coercitive) e, comunque, perché, come è dato evincere dagli atti, il ricorrente
deve scontare la pena di anni due e mesi quattro di reclusione, quale residuo di
quella inflittagli ( di anni tre, mesi quattro di reclusione), a seguito di condono
nella misura di un anno ex L. 22/2014 della Repubblica di Albania, in relazione
alla sentenza n. 44 della Corte di Appello di Tirana del 21 gennaio 2011,
divenuta irrevocabile in pari data per il reato di traffico di stupefacenti.
P.Q.M.

3

l’applicazione ed il permanere del provvedimento limitativo della libertà

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015
Il presidente

Il consigliere relatore

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