Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51262 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51262 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Albatravel Pescara, s.r.l. in persona del legale rappresentante Di Renzo
Pietro, n. a Lucerna il 21.1.1965
avverso l’ordinanza del 14.1.2015 del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Chieti nel procedimento a carico di Moro Liana;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
viste le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con atto depositato il 18.2.2015 il difensore della persona offesa, Pietro
Di Renzo in qualità di legale rappresentante della società Albatravel Pescara
s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione

avverso il provvedimento del

14.1.2015 ( notificato il 4.2.2015) del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Chieti.
2. Il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 178 lett. c), 408 e 409 cod. proc. pen. del
provvedimento impugnato nella parte in cui “dichiara non luogo a provvedere
sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa
poiché il decreto di archiviazione era già intervenuto e non è prevista,
1

7-2à

Data Udienza: 17/11/2015

la revoca del decreto stesso”. Allega il ricorrente che il mancato preventivo
avviso alla parte querelante, che ne aveva fatto richiesta, della richiesta di
archiviazione, compromettendo ogni ulteriore difesa, inficia di nullità di ordine
generale, ai sensi della richiamata lett. c) dell’art. 178 cod. proc. pen., sia il
decreto di archiviazione che il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca
del decreto di archiviazione che costituisce atto abnorme.

Considerato in diritto

2. Deve premettersi, in fatto, che il difensore del De Renzis, nella qualità,
riceveva in data 18.12.2014 avviso del deposito della richiesta di archiviazione e
che, il successivo 19 dicembre, recatosi nella segreteria del P.M., apprendeva
che il fascicolo processuale era già stato restituito all’ufficio inquirente dalla
competente cancelleria del giudice per le indagini preliminari che, in data 7
novembre 2014, aveva disposto l’archiviazione del procedimento. Può, dunque,
ritenersi pacifico che il decreto di archiviazione è stato adottato de plano, senza
che fosse stata notificata al difensore della persona offesa la richiesta di
archiviazione.
3. Non ha pregio, tuttavia, la censura di abnormità del provvedimento
impugnato relativamente al rigetto della richiesta difensiva di revocare il decreto
di archiviazione. Ritiene il Collegio che, sul punto, debba condividersi la più
recente giurisprudenza di legittimità ( cfr. ex multis, Sez. 6, sentenza n. 413493
del 9.12.2012, Carbonara ed altro, Rv 253739) secondo la quale la revoca del
decreto di archiviazione costituisce, essa sì, atto abnorme perché estranea al
sistema processuale, e che il decreto di archiviazione emesso in violazione
dell’obbligo dell’avviso previsto dall’art. 408 cod. proc. pen. integri un’ipotesi di
nullità deducibile unicamente con il ricorso per cassazione. Si è osservato,
individuando così profili strutturali e funzionali dell’istituto che verrebbero meno
se fosse consentito al giudice che ha adottato il decreto di caducarlo, per
qualunque ragione, che il decreto di archiviazione costituisce atto dotato di sia
pur limitata stabilità e di effetto (limitatamente) preclusivo e che esso, pertanto,
possa venir meno solo quando venga annullato a seguito di impugnazione con
ricorso per cassazione, a causa della violazione del contraddicono e che i suoi
effetti preclusivi possano essere neutralizzati quando, su istanza del p.m., venga
decretata la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen..
4. Né a conclusione diversa dell’inammissibilità, come rilevato dal
procuratore generale nella requisitoria scritta, può addivenirsi neppure ove voglia
ritenersi che il ricorso in esame sia stato presentato avverso il decreto di
archiviazione e ciò per la sua tardività poiché, avendo appreso dell’esistenza del
2

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

3.
decreto di archiviazione in data 19.12.2014 – per come è dato evincere dal
ricorso – l’atto di impugnazione è stato depositato solo il 18.2.2015, ben oltre il
termine dei quindici giorni previsti dall’art. 585, comma primo, lett. a), cod.
proc. pen..
5. Così come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. per tutte, Sez. 2, sent. n. 1929 del 22. 12.2009, P.O. in proc. Arcieri ed
altro, Rv. 246040) che la disposizione contenuta nell’art. 409, comma 6, cod.
proc. pen. che riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a

della Camera di consiglio, senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, non
può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscere tale
rimedio allorché, quantunque essa abbia ritualmente richiesto di essere
preavvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico
Ministero, non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dall’art. 408,
comma 2., cod. proc. pen.. Tuttavia, se la mancata esplicitazione normativa del
rimedio, non preclude al soggetto pretermesso dal contraddittorio in siffatti
termini di ovviare al vizio proponendo comunque ricorso in cassazione
avvalendosi al fine della previsione generale di cui all’art. 127, comma 5, cod.
proc. pen., per altro verso non legittima in alcun modo una lettura interpretativa
volta a sganciare la possibile proposizione del ricorso da qualsivoglia argine
temporale non può essere esercitato senza limiti di tempo, essendo principio
generale quello per cui, a parte i rimedi straordinari previsti dal nostro
ordinamento, le decisioni giurisdizionali, pur se emesse nell’ambito di procedure
in cui si siano verificate nullità assolute, divengono irrevocabili ove non sia stata
presentata dall’interessato tempestiva impugnazione, come verificatosi nel caso
in esame poiché il ricorso per cassazione è stato proposto decorso il termine di
giorni quindici dalla conoscenza del decreto di archiviazione.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i
profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)
– di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito

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