Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51261 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51261 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Citelli Marco, n. a Gaggiano il 18.3.1954
avverso la sentenza emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
viste le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12 novembre 2014 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Milano, a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, ordinava nei confronti
del Citelli la confisca per equivalente della somma di euro 69.500,00 comprensiva di quella di
euro 14.500, già messa a disposizione.
2. Deve premettersi che, con sentenza di applicazione pena emessa dal giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Milano il 12 novembre 2013, divenuta irrevocabile sul
punto il 17 giugno 2014, il Citelli era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81
cpv., 110, 112 comma 1, 319 e 321 cod. pen. e 3 e 4 L. 146/2006 ( reato sub a), relativo
alla tangente corrisposta da D’Anzuoni Massimo); del reato di cui artt. 81 cpv., 110, 112
comma 1, 319 e 321 cod. pen. e 3 e 4 L. 146/2006 ( reato sub b), relativo alla tangente
corrisposta da Concolino Anotnio); del reato di cui alli art. 416, primo e quinto comma, cod.
pen. (ascrittogli al capo c). La Corte di Cassazione, in sede di annullamento con rinvio della
sentenza di applicazione pena relativamente al provvedimento di confisca adottato, aveva
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Data Udienza: 17/11/2015

censurato la genericità del dispositivo, in quanto non consentiva di determinare con esattezza
quantum complessivo della somma oggetto del provvedimento di confisca, nella parte in cui
disponeva la “confisca della somma di euro 14.000,00 messa a disposizione oltre a quella
residua corrispondente alla quota parte del prezzo del reato come specificato in motivazione” e
posto che dalla motivazione della sentenza solo per una parte della cifra ( euro 97.500,00) si
davano spiegazioni precise sulla suddivisione della tangente.

3. Con i motivi di ricorso tempestivamente depositati il Citelli deduce: a) violazione
pen. per la violazione del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza della confisca
per equivalente, avendo il giudice di merito omesso qualsiasi valutazione in merito alla
completa ed integrale restituzione dell’importo del prodotto, profitto o prezzo del reato
conseguito, restituzione avvenuta per il tramite delle somme di denaro e i beni ( un immobile
situato in pieno centro a Milano e un natante) che gli associati avevano messo a disposizione e
già oggetto di confisca con la sentenza irrevocabile, valore riscontrato pacificamente da un
dato contabile di cui non è fatto cenno nella sentenza impugnata; b) violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento all’art. 322 ter cod. pen., poiché la
Motivazione del provvedimento impugnato incorre nel vizio di travisamento della prova,
emergente dagli atti del procedimento e, segnatamente, delle dichiarazioni rese dal coimputato
Velardita, avendo omesso qualsiasi valutazione in ordine alle gravi contraddizioni relative al
quantum della tangente effettivamente ricevuta dal Velardita e poi suddivisa tra i correi.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
2. Il motivo di ricorso di cui al punto a) è inammissibile perché si risolve in una generica
critica avverso il provvedimento impugnato,

priva della necessaria specificità. Invero il

ricorrente rimanda, ai fini della verifica del giudizio di proporzionalità e adeguatezza della
disposta confisca, “a pacifici dati contabili di cui non è fatto cenno nella sentenza impugnata”,
atti che non sono stati allegati, in qualsiasi forma sufficiente ad assolvere l’onere posto a carico
del ricorrente, neppure al ricorso (Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv.
2609949).
3. Con riguardo al motivo sub b), ritiene il Collegio che il giudice dell’udienza preliminare
ha esaminato, attraverso una motivazione completa, logica e lineare, le dichiarazioni
complessivamente rese dal Velardita sulle somme riscosse evidenziando che il Velardita era
stato il mediatore in distinte vicende corruttive ed aveva ricevuto le relative tangenti in un caso
corrispostegli dal D’Anzuoni, per conto della Galli e del Prevosti, incassando la somma di euro
97.500,00 che aveva diviso in parti uguali fra i complici (cinque, con conseguente attribuzione
al Citelli della somma di euro 19.500,00) e nell’altro dal Concolino, dal quale aveva ricevuto la
somma complessiva di euro 200.000,00 (e in questo caso la somma ottenuta era stata
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dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 322 ter cod.

suddivisa tra i quattro correi). Non appare arbitraria, ma anzi logica e coerente con le prassi
illecite accertate, la conclusione del giudice di merito secondo la quale anche questa somma
era stata suddivisa paritariamente fra i correi, secondo i criteri di suddivisione descritti a
proposito della tangente erogata dal D’Anzuoni, conclusione che non è contrastata dal
contenuto delle dichiarazioni allegate dalla difesa, che non fanno riferimento a diversi criteri di
spartizione, e che è in linea con la precisazione, riportata nella sentenza impugnata, secondo
la quale il Citelli non avrebbe potuto accettare un trattamento deteriore rispetto ai correi e che,

preteso, con richiesta che non era stata accettata dai correi, un importo maggiore sostenendo
di rischiare in prima persona. Del tutto generiche sono le ulteriori deduzioni difensive sulle
contraddizioni nelle quali sarebbe incorso il Velardita tenuto conto che il giudizio di
responsabilità del Citelli discende dalla sentenza ormai irrevocabile e della motivazione della
sentenza impugnata in relazione al punto specifico che aveva costituito oggetto di
annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2015
Il consigliere relatore

Il presidente

anzi, in occasione della suddivisione della tangente corrisposta dal D’Anzuoni, avrebbe

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