Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51260 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51260 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
avverso l’ordinanza del 15.2.2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Vercelli emessa nei confronti di:
Fattore Angela Caterina, n. a Vercelli il g. 11.9.1960
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Fatto e diritto
1. Con ordinanza del 15 febbraio 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Vercelli, decidendo sulla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nel
procedimento a carico di Fattore Angela Caterina per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.,
disponeva, all’esito della camera di consiglio, nuove indagini ai sensi dell’art. 409, comma 4,

Data Udienza: 17/11/2015

cod. proc. pen. e, in particolare, che il P.M., entro sei mesi, procedesse alla escussione delle
persone indicate dalla persona offesa come presenti all’incontro tra questi e il titolare della
Nuova Gare!, Francesco Fattore.
2. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2014 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Vercelli, ha impugnato l’ordinanza indicata deducendone l’abnormità poiché le persone presenti
ai fatti (ad eccezione di uno di essi) erano parenti del denunciante – soccombente nella causa
civile nell’ambito della quale la Fattore avrebbe reso le false dichiarazioni – e pertanto
chiaramente portatrici di un interesse ad una definizione “orientata” del procedimento a carico
dell’indagata. Ha richiamato, sul punto, una risalente della Corte di legittimità secondo la quale
costituisce provvedimento abnorme quello con il quale il giudice per le indagini preliminar’ 1.7.)(..\

1

sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al P.M. e disponga nuove indagini “fissando le
forme e le modalità degli accertamenti da compiere e stabilisca, altresì, il termine per il
compimento delle indagini medesime”.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4. Secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, avallato
dall’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 17/1998, un provvedimento è abnorme
allorché, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell’ordinamento
processuale, così da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., quale

riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori
del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur
non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di
proseguirlo.
5. Orbene, nel caso che ci occupa, non ricorre palesemente la prima ipotesi, ma neppure
può condividersi la conclusione del Pubblico Ministero, secondo la quale la indicazione di
escutere le persone informate presenti ai fatti determini la stasi del processo e l’impossibilità di
proseguirlo.
6. Il sistema processuale, infatti, traccia e delinea chiaramente i poteri del Pubblico
Ministero e del giudice per le indagini preliminari, attribuendo al primo la titolarità dell’azione
penale ed al secondo quello di controllo sull’operato del Pubblico Ministero e di impulso
sull’attività d’indagine e, con riguardo al procedimento di archiviazione ex art. 408 cod. proc.
pen. e segg., prevede che il giudice per le indagini preliminari, ove non ritenga di accogliere la
richiesta di archiviazione avanzata dal PM e disponga un supplemento di indagini, possa
indicarle al Pubblico Ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
7. Nel caso in esame, la indicazione della escussione delle persone presenti all’incontro,
ancorché nominativamente indicate e rendendole edotte delle facoltà di cui all’art. 199 cod.
proc. pen. se congiunti dell’indagata, non trasmoda, per l’adozione di forme e modalità, nella
imposizione di un vincolo ai poteri del Pubblico Ministero, risolvendosi, viceversa, nella
indicazione di un supplemento di indagini funzionali a porre al centro delle investigazioni il
riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, prescindendo da qualsiasi valutazione
sulla loro attendibilità, evidentemente rimessa ad una successiva fase.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 17 novembre 2015

unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L’abnormità dell’atto processuale può

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