Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5126 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5126 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MICCO MARIO N. IL 18/01/1967
avverso la sentenza n. 1003/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/12/2013, la Corte di appello di Roma confermava
quella del Tribunale di Roma di condanna di Di Micco Mario alla pena di mesi due
di arresto per il reato di cui all’art. 2 legge 1423 del 1956. L’imputato era stato
identificato a Roma, città nella quale aveva fatto ritorno in violazione al foglio di
via obbligatorio emesso dal Questore della Capitale che gli faceva divieto di
rientro per un periodo di anni tre.
provvedimento amministrativo, atteso che le censure di legittimità erano del
tutto generiche; riteneva non concedibili le attenuanti generiche e congrua la
pena.
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Di Micco Marco, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte avrebbe dovuto usare meglio la sua discrezionalità nel determinare
la pena e concedere le attenuanti generiche, essendo illogico riferirsi
esclusivamente alla personalità negativa dell’imputato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.
La motivazione in punto di determinazione della pena e di diniego delle
attenuanti generiche non appare affatto manifestamente illogica ed è sufficiente
alla luce dei criteri adottati da questa Corte; le argomentazioni esposte dal
ricorrente sono astratte e non si attagliano alla sentenza in esame.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
2
La Corte rigettava la richiesta dell’appellante di disapplicazione del
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2014
Il Presidente
Il Consigliere estensore