Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51248 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51248 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Martino Giulio, n. a Reggio Calabria il 4.9.1962
avvero la sentenza del 6.7.2015 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha
concluso chiedendo il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto

1.

Martino Giulio, con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, impugna la sentenza della Corte di appello

di Milano indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna, con la contestata recidiva di cui all’art. 99, 2 comma,
cod. pen. e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione ed euro trentamila di multa per il reato
di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo
cocaina, del peso complessivo di gr. 1.037,60 sequestrata, unitamente alla somma di euro 4.888,00 provento dell’attività
di spaccio, a bordo dell’autovettura sulla quale il Martino viaggiava, condotta accertata in Mediglia il 14.3.2014.
2.

Con i motivi di ricorso, sottoscritti dal difensore di fiducia, il ricorrente deduce i vizi di violazione di

legge, carenza di motivazione e violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Eccepisce, in
particolare, la nullità del giudizio di appello e della sentenza per omessa notifica al difensore dell’imputato dell’avviso
di fissazione del giudizio di appello per l’udienza del 6.7.2015 e la nullità dell’ordinanza con la quale, alla stessa
udienza, veniva rigettata la richiesta di termine a difesa. Rileva sul punto che, essendo intervenuta solo in data

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Data Udienza: 17/11/2015

5.7.2015 la nomina dell’avv. Pammolli del Foro di Roma, il difensore non aveva avuto a disposizione termine adeguato
per lo studio degli atti del processo e la preparazione della difesa.
Eccepisce, infine, la nullità dell’ordinanza con la quale veniva disposta la correzione dell’errore materiale
dell’ordinanza del 9.7.2014 che aveva sospeso per giorni novanta i termini di custodia cautelare nel procedimento a
carico del Martino, nullità per effetto della quale il Martino deve essere immediatamente scarcerato per decorrenza dei
termini massimi di custodia cautelare. I motivi dedotti sono illustrati anche in una successiva memoria pervenuta alla
cancelleria della Corte di Cassazione il 14 .8.2015.

I. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente, in ragione della colpa ravvisabile nella proposizione dell’atto di impugnazione, al pagamento della somma
indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Le dedotte nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, in quanto vizi di natura processuale,
abilitano il Collegio all’esame degli atti del procedimento dai quali risulta che l’avviso di fissazione del giudizio di
appello, ex art. 599 cod. proc. pen. perché avente ad oggetto una sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato,
veniva spedito il g. 8 maggio 2015 e notificato ai difensori di fiducia del Martino che, dopo la notifica, comunicavano la
rinuncia al mandato difensivo. Il Martino, a propria volta, con dichiarazione resa al Direttore della Casa Circondariale
di Milano Opera il g. 22.6.2015 (pervenuta nella Cancelleria della Corte di appello il 25.6.2015), revocava i precedenti
difensori e nominava difensore di fiducia l’avvocato Pammolli, del Foro di Roma. Questi, il successivo 2 luglio, faceva
pervenire alla Corte di appello istanza di rinvio dell’udienza del 6 luglio 2015, allegando la necessità di esaminare gli
atti del processuali per approntare una difesa adeguata.
3. E’ evidentemente infondata la dedotta eccezione di nullità per il mancato avviso della fissazione dell’udienza
6 luglio 2015 all’avvocato Pammolli, peraltro edotto della data di udienza in vista della quale faceva pervenire istanza
di rinvio, essendosi già ritualmente perfezionato alla data di nomina il procedimento di notifica dell’avviso di fissazione
del giudizio di appello ai difensori di fiducia del Martino e non determinandosi, a carico dell’ufficio procedente, alcun
obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente nominato dall’imputato. In tal senso si esprime, con
conclusioni condivise dal Collegio in quanto corrispondenti alla lettera ed alla ratio dell’art. 127 cod. proc. pen.
richiamato dall’art. 599 cod. proc., la giurisprudenza di legittimità (SU, sentenza n. 24630 del 26.3.2015, Maritan, Rv
263600; Sez. 3, sentenza n. 20931 del 11.3.2009, Fanin, Rv 243864). Nei precedenti richiamati, relativi alla nomina di
difensore intervenuta successivamente alla spedizione dell’avviso dell’udienza, si è precisato che le notifiche, così come
gli avvisi e le comunicazioni, devono essere indirizzati al difensore della parte che risulti nominato, di ufficio o di
fiducia, al momento in cui sono disposti, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore di difensore successivamente
nominato, conclusione che è ribadita, con riferimento al giudizio di appello ordinario, anche per l’ipotesi in cui sia
intervenuta revoca del precedente difensore ( Sez. 4, sentenza n. 14700, 10.1.2013, Sigrisi, Rv 254747; Sez. 1, sentenza
n. 49620 del 27.11.2009, Izzo, Rv 245639; Sez.2, Sentenza n. 9320 del 26.8.1994, Feola, Rv 201397), situazioni tutte
evidentemente accomunate dalla cristallizzazione, al momento dell’emissione dell’avviso, della situazione processuale
relativa agli adempimenti di cancelleria che opera anche nel procedimento camerale.
4. Manifestamente infondata è altresì l’eccezione di nullità dell’ordinanza con la quale la Corte di appello,
all’udienza del 6 luglio 2015, ha rigettato la richiesta di rinvio presentata dall’avv. Pammolli, dando atto che la nomina
del difensore era intervenuta fin dal 22 giugno 2015 e che, vista l’entità non eccessivamente ampia dell’incarto
processuale, il termine per lo studio del processo era stato sufficiente: la conclusione della Corte di merito rispetta il

2

Considerato in diritto

disposto dell’art. 108 cod. proc. pen. che prevede la concessione di termine congruo in favore del nuovo difensore, non
inferiore a sette giorni, nel caso in cui l’imputato rimanga privo del difensore di fiducia per rinuncia al mandato ovvero
revoca dell’incarico. Giova rilevare rilevare che il termine previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. ha natura servente
rispetto alla finalità di prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti oggetto del procedimento in favore del
difensore allo scopo di garantire l’effettività della difesa nel caso in cui l’imputato rimanga privo di difensore di fiducia
e, come rilevato nell’ordinanza impugnata, il termine entro il quale l’avvocato Pammolli aveva potuto prendere
cognizione degli atti era stato largamente superiore a quello minimo
5. Parimenti infondate sono le censure che investono l’ordinanza di correzione dell’errore materiale (correzione
del Tribunale di Lodi), ordinanza intervenuta all’udienza 6.7.2015 e, quindi, nel contraddittorio tra le parti. Del tutto
generico risulta il riferimento alla violazione dell’art. 6 CEDU, non essendo specificato neppure il profilo della supposta
violazione, e inconferenti, ai tini del giudizio devoluto alla Corte di legittimità, le richieste di scarcerazione per
decorrenza dei termini di custodia cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso all’udienza del 17 novembre 2015
Il consigliere relatore

Il presidente

Emilia Anna Giordano

Giovanni Conti

-Lo)
Depositato in Cancelleria il

disposta nel senso che laddove si faceva riferimento alla sentenza del Tribunale di Lecco del 9.7.2014 doveva leggersi

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