Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51245 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51245 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Squillacioti Rocco, n. a Catanzaro il 24.7.1972
avverso la sentenza del 5.3.2015 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Fatto e diritto
1.

Squillacioti Rocco propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza

indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alla
pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia, commesso in Milano il 20.1.2009.
2.

Il ricorrente deduce, con i motivi sottoscritti dal difensore e con unico motivo di

censura, vizio di violazione di legge in rel. agli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen..
Eccepisce, in particolare, la nullità della sentenza impugnata poiché l’imputato non ha ricevuto
la notifica del decreto di citazione in giudizio per partecipare al dibattimento in appello poiché
dagli atti non risulta, infatti, che sia stata eseguita la notifica del decreto di citazione presso il
domicilio dello Squillacioti da questi dichiarato in data 17.7.2014 all’atto della sua
scarcerazione, per altro titolo, dalla Casa di Reclusione di Bollate per essere sottoposto alla
misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
3.

Il ricorso è manifestamente inammissibile perché generico.
1

Data Udienza: 17/11/2015

4.

Rileva il Collegio che non risulta, né è allegata, la circostanza che nel presente

procedimento lo Squillacioti abbia comunicato all’autorità giudiziaria alcuna modifica
dell’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e, pertanto, correttamente il presidente
della Corte di appello di Milano ha disposto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di
appello fissato per l’udienza del 5.3.2015 nel domicilio eletto, cioè presso lo studio del
difensore di fiducia, che ha partecipato al dibattimento senza sollevare eccezioni al momento
della dichiarazione di contumacia dell’imputato.
5.

Non può attribuirsi rilievo, al fine di ritenere inefficace la elezione di domicilio

Squillacioti e la sua sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico
provvisorio, siano state comunicate all’autorità procedente, che infatti ne dà atto nella
intestazione della sentenza. Anche a voler ritenere che detta comunicazione sia stata inoltrata
a’lla Corte di appello mediante l’inoltro del relativo verbale del 17.7.2014, allegato al ricorso e
dal quale risulta che lo Squillacioti aveva eletto domicilio in Milano, via Villoresi, n. 19/A,
presso Falsone Anna, rileva il Collegio che trattasi di elezione di domicilio intervenuta in
separato procedimento inidonea ad incidere, in mancanza di espresse dichiarazioni
dell’interessato che non risultano dal verbale prodotto, sulla elezione di domicilio effettuata nel
presente procedimento alla quale si è attenuta la Corte di merito.
6.

Né erano imposti al giudice procedente ulteriori accertamenti o verifiche, tenuto

conto che la misura alternativa alla quale il ricorrente era stato sottoposto, postula la
condizione di libertà del destinatario della notifica, di talchè non sono applicabili, in materia di
notifica, le regole e i principi relativi alle notifiche dirette all’imputato detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso in Roma, il 17 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

nell’ambito del presente procedimento, la circostanza che la intervenuta scarcerazione dello

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