Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51241 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51241 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GATTO ROCCO N. IL 01/01/1943
avverso la sentenza n. 2406/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 31/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ENRICO DELEHAYE che ha
concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della
pena.
Sentito l’avv. SALVATORE BOTTIGLIERI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con sentenza del 31 ottobre 2014 della Corte di Appello di Genova ha confermato
in punto di responsabilità la condanna di Gatto Rocco per il reato di importazione
dalla Spagna di kilogramnni 380 circa di hashish rideterminando la pena in
ragione della applicabilità di un’ trattamento sanzionatorio differenziato per le
droghe “leggere”. La Corte, in particolare, ha motivato sulla determinazione della
pena nel massimo della nuova forbice edittale.
Gatto propone ricorso deducendo:

Data Udienza: 08/10/2015

- Con il primo, il secondo ed il quarto motivo la violazione di legge ed il vizio di
motivazione per le valutazioni in tema di responsabilità, di aggravante dell’ingente
quantità e di attenuanti generiche.
– Con il terzo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere
stata determinata la pena in senso peggiorativo in quanto, applicata la disciplina
conseguente alla sentenza della corte costituzionale numero 32/2014, non è stata
rispettata la proporzione tra pena minima e massima determinata dal primo giudice.

Primo, secondo e quarto motivo sono del tutto generici deducendo questioni sulle
quali vi è stata ampia valutazione. In ogni caso, si deducono motivi in fatto
incompatibili con il giudizio di legittimità.
il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto non si comprende quale
sarebbe la fonte della presunta necessaria proporzionalità tra pena applicata prima e
dopo rispetto alle due diverse fattispecie di reato. Peraltro va considerato che mentre
nella normativa poi annullata dalla Corte la previsione era unica per droghe “pesanti”
e “leggere”, queste ultime certamente meno tossiche e, quindi, tendenzialmente
integranti una condotta meno grave nel quadro di una disposizione che le droghe
sanzionava, appunto, per la tossicità, la disposizione applicata riguarda solo Elle
droghe “leggere”. Quindi ha piena giustificazione logica la valutazione di massima
gravità della condotta nel contesto della “nuova” disciplina; ovviamente, poi, non
spetta a questa Corte sindacare il merito delle valutazioni.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende
eciso l’8 ottobre 2015
Il Co
HPier

estensore
tefano

il Presidente
Giovanni Conti

Il ricorso è inammissibile.

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