Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5124 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5124 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TSIPIS STEFANOS N. IL 14/07/1982
avverso la sentenza n. 6239/2012 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/3/2014, il G.U.P. del Tribunale di Ancona, su
richiesta delle parti, applicava a Tsipis Stefanos la pena di anni tre e mesi sei di
reclusione ed euro 216.000 di multa, previa concessione delle attenuanti
generiche e con la diminuente del rito, in relazione al reato di cui all’art. 12,
comma 1 e 3 lett. a) e d), 3 bis e 3 ter lett. b) D. L.vo 286 del 1998, contestato
per avere trasportato a bordo dell’autoarticolato dallo stesso condotto, in un

2. Ricorre per cassazione il difensore di Tsipis Stefanos deducendo erronea
applicazione della legge penale, in particolare quanto all’applicazione delle
aggravanti contestate nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo; in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen..

Più

in

generale,

quanto all’onere

motivazionale,

il

giudice del

patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza,
indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena.

Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle

apposito nascondiglio, 18 cittadini extracomunitari.

Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle

Così deciso l’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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