Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5123 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 5123 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

16~
sul ricorso proposto da:
LABONIA VINCENZO N. IL 22/03/1982
avverso la sentenza n. 414/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/12/2013, la Corte di appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto, confermava quella del Tribunale di Taranto di condanna di
Labonia Vincenzo alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 9,
comma 2, legge 1423 del 1956, contestato all’imputato per non avere portato
con sé la carta precettiva relativa alla misura della sorveglianza speciale
dell’obbligo di soggiorno.

integrava il reato di cui all’imputazione e non quello di cui all’art. 650 cod. pen..
La Corte riteneva congrua la pena inflitta.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Labonia Vincenzo, deducendo

violazione di legge penale.
La condotta contestata non integrava il reato contestato così come già
affermato in precedenti sentenze di questa Corte: si tratta di violazione di
precetto distinto dalle prescrizioni della misura di prevenzione e non
espressamente sanzionata e, quindi, riconducibile al reato di cui all’art. 650 cod.
pen..
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la condotta del soggetto,
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano
richiesta, la carta di permanenza di cui all’art. 5, ultimo comma, della legge n.
1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011), integra la
contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. – e non il delitto di cui all’art. 9,
comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma
secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011) – perché costituisce inosservanza di un
provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine
pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l’operato delle forze di
polizia. (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014 – dep. 24/07/2014, P.G. in proc.
Sinigaglia, Rv. 260019)

La qualificazione della condotta come contravvenzione ex art. 650 cod. pen.

2

Secondo la Corte territoriale, tale condotta – non oggetto di contestazione –

determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo
ampiamente decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come contravvenzione ex art. 650 cod. pen., annulla
senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA