Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5122 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5122 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIGNORILE ALESSANDRO N. IL 10/02/1977
avverso la sentenza n. 3157/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/7/2013, la Corte di appello di Bari, in riforma di quella
del Tribunale di Bari appellata da Signorile Alessandro e dal Procuratore Generale
presso la Corte d’appello di Bari, rideterminava la pena nei confronti di Signorile
in anni uno di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge
1423 del 1956.
L’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale

copertura assicurativa e senza essere in possesso di certificato di idoneità
tecnica alla guida.
Il difensore, nell’atto di appello, aveva sostenuto che, essendo l’imputato
incorso in una violazione amministrativa e non penale, non era integrato il reato
contestato; il Procuratore Generale aveva censurato la pena inflitta dal Giudice di
primo grado (mesi otto di reclusione previa dichiarazione di equivalenza tra
attenuanti generiche e recidiva contestata) in quanto inferiore al minimo edittale.
La Corte rigettava il motivo di appello della difesa dell’imputato, rilevando
che la prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi dello Stato” era
disattesa anche in caso di violazioni amministrative; accoglieva l’appello del
Procuratore generale, aumentando la pena ad anni uno di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Signorile, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
La responsabilità dell’imputato era stata tratta da pochi indizi non
convergenti e semplici sospetti: la Corte aveva del tutto tralasciato le
considerazioni dell’atto di appello che dimostravano l’assoluta estraneità di
Signorile dal reato contestato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.
In effetti, la responsabilità di Signorile per la guida del ciclomotore privo di
copertura assicurativa e in assenza del certificato di abilitazione alla guida non è
stata contestata nell’atto di appello, che si limitava ad una trattazione giuridica
sulla sussistenza del reato contestato anche in caso di violazioni amministrative.
Tale motivo è stato adeguatamente trattato dalla Corte territoriale e non
riproposto in questa sede.

2

con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1 1 11 dicembre 2014

Il Presidente

P.Q.M.

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