Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51212 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51212 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di ANCONA
nei confronti di:
IDAHOSA FREDERICK, nato il 05/03/1981
avverso la sentenza n. 181/2012 GIUDICE di PACE di ASCOLI
PICENO del 10/07/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 20/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Mauro
Iacoviello, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza
impugnata.

Data Udienza: 20/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 luglio 2012 il Giudice dì pace di Ascoli Piceno ha
assolto per insussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.
pen., Idahosa Frederick dal reato dì cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, allo
stesso contestato per avere fatto ingresso ovvero essersi trattenuto illegalmente
nel territorio dello Stato.

del 19 giugno 2012 dei Carabinieri della Stazione di Villa Sant’Antonio di Caste!
di Lama era risultato che il decreto di espulsione era stato notificato all’imputato
a seguito del rigetto della richiesta di soggiorno, e che

“i termini (…) non

avrebbero consentito la contestazione dell’art. 10 bis d.lgs. 286/98 in quanto la
condotta dell’imputato avrebbe potuto eventualmente concretizzare ipotesi
delittuose più gravi”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Ancona, chiedendone l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Procuratore ricorrente rappresenta, in particolare, che il reato ascritto si
consuma nello stesso momento accertativo della condizione di irregolarità, la cui
definizione pone le premesse per l’allontanamento e il rimpatrio dello straniero, e
deduce che il Giudice di pace non ha considerato che, poiché l’imputato è entrato
illegalmente in Italia quantomeno a far data dal 2011, deve ritenersi integrato il
reato di illegale permanenza nel territorio dello Stato, quale conseguenza
ineludibile, nella vicenda, dell’ingresso illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Diversamente da altri casi sottoposti al giudizio di legittimità, risulta nella
specie provato che l’imputato, per sua stessa ammissione, dopo il rigetto della
richiesta del permesso di soggiorno e la notifica del decreto di espulsione, non ha
mai lasciato il territorio dello Stato, dove è stato controllato e identificato il 19
giugno 2012, con contestuale rilievo della sua presenza irregolare a partire dal
16 ottobre 2011 per la incorsa inottemperanza alla intimazione di
allontanamento.
3. Consegue a tale emergenza fattuale la integrazione del reato ascritto,
previsto dall’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, inserito dall’art. 1, comma 16,

Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che dalla relazione di servizio

lett. a), legge n. 94 del 2009, antecedente alla data dell’accertata violazione, alla
cui stregua è punito “Io straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di
quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68”.
4. La sentenza impugnata deve essere, per l’effetto, annullata e rinviata per
nuovo giudizio al Giudice a quo.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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