Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51205 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51205 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

UKA MENTOR, nato in Albania il 10 settembre 1983

avverso la ordinanza, in data 4/7/2015, del Tribunale Distrettuale del Riesame di
Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Filippi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Stefano Stendardo, in sostituzione dell’avv. Luca
Cianferoni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza in data 21/7/2015, decidendo sulla
richiesta di riesame presentata ex art. 309 c.p.p. nell’interesse di UKA MENTOR, avverso
l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale dì
Firenze il 23/3/2015, per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione ed allo spaccio
di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 1) e vari episodi di detenzione e spaccio di
sostanza stupefacente (capi 2, 3 e 4), in concorso con altri, con le condotte meglio descritte

condannava il ricorrente alle spese del procedimento.
L’indagato ricorre per la cassazione dell’ordinanza, denunciando, con il primo motivo, ai sensi
dell’art. 606, c.1, lett. e), c.p.p., violazione di legge processuale penale, in quanto il Tribunale
del Riesame ha affermato l’esistenza del reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990 mediante un
generico riferimento alle intercettazioni telefoniche ed agli operati sequestri di stupefacente,
con motivazione del tutto apparente circa la gravità indiziaria degli elementi all’uopo
considerati.
Con il secondo motivo di doglianza, denunzia, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. e), c.p.p.,
motivazione illogica, in relazione al capo 1) ed al ruolo apicale di direttore ed organizzatore
dell’associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di
introduzione, detenzione e cessione di sostanza stupefacente, nel periodo che va dal maggio
all’agosto del 2013, e deduce che le intercettazioni telefoniche riguardano solo il periodo che
va da maggio a luglio dello stesso anno, posto che il ricorrente, nel mese di agosto, viene già
dato in Albania, e che si tratta di materiale indiziario al più valutabile ai fini del meno grave
reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, mentre i sequestri di cocaina non sono in alcun
modo riferibili temporalmente alle contestate condotte criminose.
Con il

terzo motivo di doglianza, denunzia, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. b), c.p.p.,

violazione della legge processuale e penale, segnatamente l’art. 74 D.P.R. 309/1990, perché il
Tribunale del Riesame non ha dato conto, nella motivazione dell’ordinanza, della sussistenza
della gravità indiziaria degli elementi raccolti circa l’ esistenza di una fattispecie riconducibile a
quella associativa di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990, piuttosto che ad una ipotesi di concorso di
persone nel reato di cui all’art. 73 stessa legge.
Con il quarto motivo di doglianza, denunzia, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. b), c.p.p.,
violazione della legge penale, segnatamente l’art. 73 D.P.R. 309/1990, in quanto la gravità
indiziaria degli elementi raccolti difetta anche con riferimento ai reati-fine dell’ipotesi
associativa (capi 2, 3 e 4) nella motivazione dell’ordinanza impugnata che si palesa solo
apparente.
Con il

quinto motivo di doglianza, denunzia, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. b), c.p.p.,

violazione della legge processuale penale, segnatamente gli artt. 274 lett. c) e 275 c.p.p., con
riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, stante la violazione della nuova normativa
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nei capi d’imputazione formulati nell’ordinanza medesima, confermava la misura più gravosa e

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che impone al giudice della cautela di verificare l’attualità delle medesime, non riscontrabile
relativamente a fatti commessi in un periodo circoscritto a pochi mesi (maggio – luglio 2013)e
risalente ad oltre due anni fa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vanno

disattesi i primi quattro motivi di ricorso, che possono essere

esaminati

congiuntamente, con i quali UKA MENTOR si duole, sotto il profilo della violazione di legge e
del vizio motivazionale, della valutazione del materiale indiziario effettuata dal Tribunale del

cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990, che dei reati fine di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, avuto
riguardo ai vari episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (capi 2, 3 e 4) al
medesimo contestati.
Orbene, il Tribunale del Riesame ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha
dato conto del proprio convincimento, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
argomentando circa l’insussistenza della dedotta debolezza del costrutto indiziario, avuto
riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche, delle quali vengono indicate quelle
ritenute particolarmente significative, degli effettuati sequestri di sostanza stupefacente e
degli arresti in flagranza di alcuni dei coindagati.
Nell’impugnata ordinanza si evidenzia che nelle conversazioni telefoniche l’odierno ricorrente
parla di prezzi, di quantità, di mancati pagamenti, di soggetti che sono a disposizione per le
attività criminose ed anche – esplicitamente – di cocaina; che i coindagati Scarlatti Marco e
Scarlatti Fabio, pure interessati dai servizi di intercettazione, sono stati tratti in arresto perché
in possesso di sostanza stupefacente del tipo suddetto; ed ancora, che la posizione apicale di
UKA MENTOR, quantomeno sino all’agosto del 2013, si ricava dalle disposizioni di comando
dal medesimo impartite in un contesto di relazioni personali improntate a familiarità e comune
linguaggio criptico che, come già riportato nel provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Firenze il 23/3/2015, prevedono una ripartizione dei ruoli dei partecipanti ad una
attività organizzata che trascende il singolo episodio criminoso, che trova la sua base logistica
in Castelfranco di Sotto, e si avvale di telefoni riservati e di una serie di autovetture per lo
svolgimento dell’attività di spaccio dello stupefacente.
Con riguardo alla gravità indiziaria, deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la
valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di
legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza,
adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure,
che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente spettando alla corte di
legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
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Riesame, con riferimento sia alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa (capo 1) di

elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non
essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un
diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
In altre parole, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,
né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso

apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità rimane circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti,
risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 44528 del
14/10/2015, non massimata).
Come poi è stato chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, la nozione di gravi indizi di
colpevo[ezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a
fondare il giudizio di colpevolezza finale sicché per l’adozione della misura è sufficiente
l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata
probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati.
Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il
giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, c. p. p. e per questa ragione l’art. 273, comma bis,
c. p. p. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, c. p. p., ma non il comma 2 del medesimo
articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi ( Sez. 4, n.
37878 del 6/7/2007, Rv. 237475; Sez. 5, n. 36079 del 5/6/2012, Rv. 253511).
Nel caso in esame, le censure del ricorrente appaiono dunque generiche e si riducono alla
mera enunciazione di argomenti già esaminati dal giudice a quo,

riproposti in modo

disancorato dalla motivazione – per nulla apparente – del provvedimento impugnato (Sez. 6,
n. 22445 del 8/5/2009, Rv. 244181).
Quanto al quinto motivo di ricorso, appaiono infondate

anche le deduzioni volte dal

ricorrente in ordine alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., avuto riguardo
alla atttialità delle medesime, al tempus commissi dell’ai, alla riferibilità delle condotte ad un
breve periodo ricompreso tra il maggio ed il luglio dell’anno 2013, in quanto il giudizio
prognostico formulato dal Giudice del riesame riposa sulla logica valutazione del materiale
indiziario a disposizione.
Giova evidenziare che il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/1990, contestato al ricorrente,
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l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di

è ricompreso fra quelli indicati dall’art. 275, c. 3 c.p.p. e che la risalenza dell’attività illecita,
in assenza di oggettivi sintomi di resipiscenza o di dissociazione dal contesto illecito di
riferimento – l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di
garanzia – non è di per sé circostanza incompatibile con il pericolo di recidiva.
Il giudizio valutativo operato dal Tribunale del Riesame circa la concreta attualità del pericolo
di reiterazione di reati è desunto da una serie di dati oggettivi, dalla gravità e modalità del
fatto reato, dall’appartenenza ad un gruppo organizzato, dal rilievo non secondario del
contributo dato all’attività criminosa, dalla reiterazione di reati di narco-traffico, sicchè

esigenze cautelari.
Vanno qui ribaditi i sopra ricordati limiti entro i quali la Corte può esercitare il sindacato di
legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelar’ personali, nei casi
in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento
emesso dal Tribunale del Riesame, ed in continuità con un orientamento assolutamente
consolidato, rimasto attuale anche all’esito delle modifiche normative che hanno interessato
l’art. 606 c.p.p. (cui l’art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), va pure richiamato il principio in
virtù del quale il sindacato della cassazione circa la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 273
e 274 c. p. p. attiene alla verifica dell’adempimento, da parte del giudice di merito, degli
obblighi impostigli dall’art. 292 stesso codice.
Il ricorrente peraltro non ha allegato alcun elemento di novità, ad eccezione del mero dato
temporale, idoneo ad imporre la rivalutazione del quadro cautelare, sicchè, in assenza di
alcuna utile indicazione al riguardo, non hanno perso di attualità le esigenze cautelarí già
considerate dal GIP del Tribunale di Firenze, in relazione sia all’attualità del pericolo di
reiterazione delle condotte criminose, sia alla scelta della misura cautelare, dovendosi con ciò
ragionevolmente ritenere, secondo quanto si legge nella ordinanza del Giudice del Riesame,
che una misura meno afflittiva sarebbe inadeguata ad evitare la reiterazione di siffatte
condotte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/11/2015.

l’ordinanza impugnata appare dotata di una motivazione adeguata in ordine all’attualità delle

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