Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51203 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 51203 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

MANNINO Nicola Alberto, nato a Catania il 12 febbraio 1966

avverso la sentenza n. 3874/2014 della Corte di Appello di Palermo, in data 6 ottobre
2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Filippi,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 3874/2014, confermava la sentenza emessa
in data 26/3/2013 dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, appellata da
MANNINO Nicola Alberto, con cui era stato dichiarato responsabile dei reati in materia
urbanistica ascrittigli e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, condannato alla
pena d giorni quarantacinque di arresto ed Euro 35.000 di ammenda, pena sospesa a
condizione che fosse effettuata la demolizione dell’opera abusiva entro novanta giorni dal

Il MANNINO risulta imputato: (capo a), del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, lett. c, D.P.R.
380/2001, perché in concorso con ignoti esecutori, in qualità di proprietario e committente dei
lavori, in Lampedusa, C.da San Fratello, zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in lotto di
terreno di mq. 2100 circa, catastalmente meglio descritto in atti, in assenza di permesso di
costruire e del N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, realizzava un manufatto
ad una elevazione fuori terra di mq. 105 circa per un’altezza di mt. 4,50 circa, con struttura in
conci di tufo, copertura piana in latero-cemento e le aperture prive di infissi; (capo b), del
reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 93 e 95 D.P.R. 380/2001, perché in concorso con
ignoti esecutori, al fine di commettere il reato di cui al capo a), con la condotta ivi descritta,
realizzava le opere edilizie in zona sismica omettendo di dare preventivo avviso alle competenti
Autorità; (capo c), del reato di cui agli artt. 110, 6 n. 2, c.p., 94 e 95 D.P.R. 380/2001,
perché in concorso con ignoti esecutori, al fine di commettere il reato di cui al capo a), con la
condotta ivi descritta, realizzava le opere edilizie in zona sismica in assenza della prescritta
autorizzazione del competente ufficio del Genio Civile; (capo d), del reato di cui agli artt. 110
c.p. e 181, c. 1 bis, D.P.R. 380/2001, perchè in concorso con ignoti esecutori, realizzava le
opere descritte nel capo a), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004 e dichiarata di notevole interesse pubblico dal D.A. 12 luglio 1983, senza
la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai BB,CC.AA. di Agrigento.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione
e chiede l’annullamento della sentenza impugnata, per tre motivi.
Con il primo motivo di doglianza, si deduce, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett, b), inosservanza ed
erronea applicazione di norme giuridiche delle quali il giudice avrebbe dovuto tenere conto
nell’applicazione della legge penale nonché, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. e) c.p.p., errata
motivazione della impugnata sentenza, perché il giudice di merito ha ritenuto provata la penale
responsabilità dell’imputato senza considerare che non dispone di una impresa di costruzioni e
non è proprietario del terreno, appartenente al coniuge LA VERDE Anna, e che allorchè venne
sorpreso, come emerso nell’istruttoria dibattimentale, intento ad eseguire con il figlio alcuni
lavori in muratura, presso l’edificio ricadente nel fondo di C.da San Fratello, si trattava di
interventi di manutenzione di un fabbricato già realizzato.

2

disposto dissequestro.

Con il secondo motivo di doglianza, si deduce, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. b) c.p.p.,
inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche delle quali il giudice avrebbe dovuto
tenere conto nell’applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 22 e 44 D.P.R. n.
380/2001 e 181, D. Lgs. N. 42/2004, perché la contestazione avrebbe potuto al più riguardare
l’esecuzione di opere di rifinitura di parte del fabbricato, soggette ad autorizzazioni e quindi
non penalmente rilevanti, in quanto subordinate a denuncia di inizio attività ex art. 22 D.P.R.
n. 380/2001, atteso che, al momento dell’accesso degli operanti di P.G., l’immobile risultava
già ultimato, allo stato di rustico, e non era in corso alcun ampliamento volumetrico di esso.

applicazione della legge penale, perché i giudici di merito hanno escluso l’applicazione delle
attenuanti generiche, per il disvalore delle condotte e le dimensioni delle opere, senza
considerare che sull’area già esisteva un manufatto in stato di degrado, per il quale erano state
richieste le autorizzazioni per la ristrutturazione, le esigenze abitative, il rispetto della
preesistente morfologia, lo stato di incensuratezza dell’imputato, circostanza che rendono
illegittima la decisione di condizionare il beneficio di cui all’art. 163 c.p. alla demolizione del
manufatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo, in punto di responsabilità del MANNINO, nella impugnata sentenza
della Corte territoriale si richiamano due elementi probatori, la disponibilità del fondo e il fatto
che il MANNINO fosse stato sorpreso a realizzare materialmente il manufatto, con l’ausilio del
figlio, già analiticamente valutati dal giudice di primo grado, che in sentenza richiama anche la
deposizione testimoniale del teste Lo Conte Alessio, in servizio presso la stazione dei
Carabinieri di Lampedusa, per cui, quanto alla posizione dell’imputato, ricorre l’ipotesi della
c.d. doppia conforme.
Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale
della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo
argomentativo, stante la concordanza dei giudici di merito nell’analisi e nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Rv.
257595, Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Rv. 216906, Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Rv.
191229).
Orbene, la motivazione della sentenza della Corte territoriale non presenta alcuna manifesta
illogicità, ricostruendo in modo dettagliato e puntuale, sulla base di un lineare e completo
sviluppo argomentativo, così da spegnere ogni ragionevole dubbio, il ruolo del ricorrente nella
vicenda in esame (LA VERDE Anna è stata assolta – in primo grado – per non aver commesso
il fatto dalle medesime imputazioni contestate al coniuge), mentre le censure del MANNINO
trascurano la circostanza che, per la natura delle opere realizzate, compiutamente descritte
3

Con il terzo motivo di doglianza, si deduce, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. b) c.p.p,, erronea

4

e rappresentate dalla acquisita documentazione fotografica, è stato ritenuto necessario il
permesso di costruire “trattandosi di un intervento di nuova costruzione avente una
consistenza urbanistico edilizia, stabile e duratura” (pag. 2 sentenza di primo grado) e che le
contrarie prospettazioní difensive sono rimaste sul punto mere affermazioni, e per di più
contrastano con l’oggettività dei fatti accertati.
Va disatteso anche il secondo motivo di doglianza, considerato che il ricorrente deduce che i
fatti contestati avrebbe dovuto riguardare l’esecuzione di opere di rifinitura di parte del
fabbricato, soggette ad autorizzazioni e quindi non penalmente rilevanti, in quanto subordinate
a denuncia di inizio attività ex art. 22 D.P.R. n. 380/2001, e che non era in corso al momento
dell’accesso della P.G. alcun ampliamento volumetrico dell’edificio.

Il MANNINO non si confronta però con l’affermazione, che si legge nella sentenza del Tribunale
di Agrigento e che è stata fatta propria dalla Corte territoriale, circa la sopra ricordata
necessità del permesso di costruire per interventi di trasformazione urbanistica con nuovi
volumi che, come quello oggetto del processo, sono destinati a perdurare nel tempo ed a
introdurre un mutamento definitivo dell’assetto del territorio, avuto riguardo anche alla
circostanza che la zona era sottoposta a vincolo paesaggistico.
Le affermazioni dei giudici di merito sul riempimento dello spazio, sulla saturazione visiva e
sulla alterazione del profilo altimetrico,Ai basano sul dato, non smentito in atti, contenuto
nell’imputazione al capo a), e cioè che è stato realizzato “un manufatto ad una elevazione fuori
terra di mq. 105 circa per un’altezza di mt. 4,50 circa, con struttura in conci di tufo, copertura
piana in latero-cemento e le aperture prive di infissi”, per cui appare arduo sostenere che
l’opera non incide sull’assetto dei luoghi sottoposti a protezione, come contestato al capo d)
dell’imputazione.

La decisione impugnata, ancora una volta, è fondata su un tipico accertamento di fatto ed
appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte perché – è bene ricordarlo – la verifica
dell’offensività specifica della condotta tenuta è riservata al giudice del merito, con valutazione

ex ante, e tale verifica deve essere diretta ad accertare non già se vi sia stato un danno al
paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il
bene giuridico tutelato (Sez. 3, Sentenza n. 10641 del 30/01/2003, Rv. 224355, Sez. 3,
Sentenza n. 21029 del 03/02/2015, Rv. 263978).
Sul punto, è appena il caso di ricordare la sentenza n. 247/1997 della Corte Costituzionale
che, investita della questione di legittimità costituzionale dell’originaria fattispecie di cui all’art.
1-sexies L. 8 agosto 1985, n. 431 sotto il profilo dell’asserito contrasto di detta norma con i
principi costituzionali di cui agli artt. 13, 25 e 27 Cost., nella parte in cui sottopone a sanzione
penale tutte le modifiche ed alterazioni, con opere non autorizzate, di beni specificamente
tutelati dal vincolo paesaggistico, senza valutare la concreta incidenza dannosa per ì beni
tutelati, rigettando la questione, ha tuttavia affermato che “anche per i reati formali o di
pericolo presunto l’accertamento in concreto dell’offensività è devoluta al giudice penale”

4

configurandosi in ciò non un vizio di incostituzionalità, ma una valutazione di merito dello
stesso giudice”.
Infondate sono le censure contenute nel terzo motivo di doglianza, atteso che la Corte
territoriale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione adeguata e
logica, e cioè sottolineando “il concreto disvalore di cui le condotte accertate sono espressione”
e “le dimensioni delle opere realizzate” dall’imputato, senza alcun preventivo avviso o
autorizzazione.
Nella sentenza è fatto buon governo del principio per cui, nel motivare il diniego della

considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del
19/3/2014, Rv. 259899).
Quanto alla censura concernente la legittimità della subordinazione della sospensione
condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, – possibilità che dopo la
pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 1997), Luongo, Rv.
206659) è generalmente ammessa in giurisprudenza – va osservato che l’atto di appello non
conteneva alcun motivo riguardante l’applicazione condizionata del beneficio, invocandosi con il
gravame un trattamento sanzionatorio più mite di quello inflitto dal Tribunale, per cui è
sufficiente richiamare il principio secondo cui l’obbligo di motivazione da parte del Giudice di
appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l’atto di impugnazione o, se si tratta
del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio, anche in relazione a quanto dedotto e
richiesto in sede di discussione (Sez. 5, n. 1099 del 26/11/1997, Rv. 209683).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015.

concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA