Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51201 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51201 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ANTONELLO PIERCARLO, nato a San Martino di Lupari (PD) il 25.9.1954

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 9.3.2015

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Claudio Sforza, sostituto processuale dell’avv.
Alberto Mascotto, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Treviso in data 15.3.2010, pronunciando nei confronti
dell’odierno ricorrente Antonello Piercarlo, e dei coimputati Rubin Paolo e Tasca
Alfredo, li dichiarava responsabili dei reati loro ascritti, i primi due del reato di
cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 comma 1 e comma 3 del d.lgs. 10 marzo 2000 n.
74 per emissione di fatture per operazioni inesistenti ed il terzo del reato cui agli
artt. 81 cod. pen. e 2 comma 1 e comma 3 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per

per gli anni 2000, 2001, 2002, 2004 e 2005, e concesse al Tasca ed al Rubin le
attenuanti generiche, ritenuta quanto al Rubin l’ipotesi di cui all’art. 8 comma 3
d.lgs. n. 74/2000 ed unificati i reati nel vincolo della continuazione ed applicato
per il Piercarlo l’aumento per la recidiva specifica reiterata, condannava
Antonello Piercarlo alla pena di anni due mesi nove di reclusione, Tasca Alfredo
alla pena di anni uno mesi due di reclusione e Rubin Paolo alla pena di mesi sei
di reclusione, concedendo a Tasca e Rubin la sospensione condizionale della pena
e la non menzione della condanna ed applicando le pene accessorie previste
dalla legge nella misura indicata in dispositivo. Dichiarava non doversi procedere
nei confronti di Tasca Alfredo in ordine al reato ascrittogli con riferimento
all’anno 2000 perché estinto per prescrizione.
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 9.3.2015, riformando
parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso, appellata dagli imputati
Antonello Piercarlo e Tasca Alfredo, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Tasca Alfredo in ordine ai reati a lui ascritti per essere gli stessi
estinti per prescrizione e, ritenuta quanto ad Antonello Piercarlo l’equivalenza tra
l’attenuante di cui all’art. 8 ultimo comma d.lgs. n. 74/2000 e la contestata
recidiva, limitatamente ai fatti successivi all’anno 2001, rideterminava la pena
inflittagli in anni 2 e mesi 2 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del
proprio difensore di fiducia, Antonello Piercarlo, articolando i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
a. violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea
applicazione della legge penale ed erronea configurazione dell’ipotesi di cui
all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 74/2000.
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale erroneamente configurava
l’ipotesi di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 quale circostanza
attenuante anziché quale autonoma ipotesi di reato e, pertanto, rigettava, con
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dichiarazioni fraudolente relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto

motivazione censurabile, l’eccezione di prescrizione in relazione ai fatti di reato
afferenti agli anni di imposta 2000, 2002, 2004 e 2005.
b. illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 585, comma 4, cod.
proc. pen.
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto
l’inammissibilità della richiesta di disapplicazione della recidiva proposta con i
motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., rilevando l’autonomia del

della pena.
Argomenta che i nuovi motivi dovevano, invece, ritenersi funzionalmente
connessi al motivo originariamente proposto con il quale ci si doleva della
gravosità del trattamento sanzionatorio.
c. vizio di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. .
Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale la
Corte territoriale rigettava la richiesta di disapplicazione della contestata
recidiva. Censura, inoltre, un’errata lettura dei precedenti penali dell’imputato ed
una illegittima interpretazione restrittiva della

ratio sottesa all’istituto della

recidiva.
d. illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale la
Corte territoriale negava all’imputato il beneficio delle attenuanti generiche,
censurando un’errata lettura dei precedenti penali dell’imputato.
e. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea
applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 e 69 comma 3 cod. pen.
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale, nel determinare la
quantificazione della pena finale, avrebbe errato nell’applicare l’aumento della
pena base stabilito per i fatti di reato relativi all’anno di imposta 2001 per effetto
della recidiva, ritenendo l’equivalenza tra la contestata recidiva e la circostanza
attenuante di cui all’art. 8, ultimo comma, d.lgs. n. 74/2000 solo per i reati
commessi successivamente all’anno 2001.
Chiede, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata, con le
conseguenti statuizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

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capo della decisione afferente la recidiva rispetto al capo riguardante la misura

Devono, infatti, dichiararsi estinti per prescrizione i reati commessi
successivamente all’anno 2001.
Va ricordato che il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture
per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l’unità del reato previsto dall’art.
8 comma secondo, del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, non dalla data di
commissione di ciascun episodio ma dall’ultimo di essi, anche nel caso di rilascio
di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (Sez. 3, n. 10558,
dep.07/03/2013, Rv.254759; n. 20787 del 2002 Rv. 221978; n. 6264 del 2010,

secondo l’indirizzo giurisprudenziale che il Collegio condivide ed al quale ritiene
di dovere dare seguito- reato autonomo integrante distinta – rispetto alla
fattispecie di cui al primo comma – ipotesi attenuata “secondo una tecnica
legislativa utilizzata per evitare gli effetti perversi del giudizio di equivalenza o
prevalenza delle attenuanti” (cfr Sez. 3, 11.6.2004, n. 26396, Maraschi; Sez. 3,
n. 23064, del 06/03/2008 Rv. 239919; contra Sez.3. n.25204 del
08/05/2008,Rv.240247; Sez. 3, n. 20529 del 20/04/2011, Rv. 250339).
La fattispecie autonoma di reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8, u.c.,
secondo la formulazione della norma ratione temporis applicabile, era punita con
la pena della reclusione da sei mesi a due anni; con l’aumento di 2/3 per la
recidiva specifica reiterata, il massimo della pena detentiva edittale era di anni 3
e mesi 4 di reclusione.
Ciò posto, la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto risulta
più favorevole di quella introdotta con la legge 5 dicembre 2005 n. 251.
Infatti, secondo la normativa attuale, trattandosi di delitto punito, anche
tenuto conto dell’aumento dei due terzi del massimo edittale dovuto per la
recidiva reiterata specifica, con pena inferiore ad anni sei di reclusione, il tempo
necessario alla prescrizione è di anni sei aumentato, in ragione degli intervenuti
atti interruttivi e della previsione dell’art. 161 comma 2 c.p. (che prevede un
aumento di due terzi del termine prescrizionale per il caso di cui all’art. 99
comma 4 c.p.), ad anni 10.
Secondo la disciplina vigente al momento del fatto, invece, il termine
prescrizionale, secondo la previsione dell’ad 157 n. 4 c.p., è di anni cinque
aumentato della metà ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 160 c.p., e, quindi,
determinato in anni 7 e mesi 6 mesi.
Ne consegue che: per la fattura emessa nell’anno 2002, il termine massimo
di prescrizione di anni 7 e mesi 6, è decorso dal 16.9.2009; per le fatture
emesse nell’anno 2004, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, è
decorso fin dal 30.6.2012, dovendosi il reato “unitario” ritenere commesso alla
data di emissione dell’ultima fattura (31.12.2004); per le fatture emesse
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Rv. 24619). La fattispecie di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8, u.c. costituisce-

nell’anno 2005, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, è decorso
fin dal 31.3.2013, dovendosi il reato “unitario” ritenere commesso alla data di
emissione dell’ultima fattura (30.9.2005).
A tali termini deve aggiungersi, per ciascuno dei reati, il periodo di
sospensione complessivo del corso della sospensione pari a 120 giorni.
1.1. La sentenza impugnata, quindi, con riferimento ai reati commessi
successivamente all’anno 2001, deve essere annullata senza rinvio, perché i
reati sono estinti per prescrizione

congiuntamente, perché attinenti entrambi alla ritenuta applicazione della
recidiva contestata al Piercarlo.
Va ricordato, quanto al secondo motivo, che questa Corte di legittimità è da
tempo consolidata nell’affermare il principio di diritto in base al quale i motivi
nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti
della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo
necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli
originari (Sez. 4, 17/01/1997, n. 90, Beikircher, Rv. 206653; Sez. Unite,
25/02/1998, n. 4683, Bono e altri; sez. 3, 22.1.2004, 14776, Rv. 228525; Sez.
1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485).
Nella specie, l’originario atto d’appello, come si rileva dalla stessa sentenza
impugnata, conteneva specifico motivo di impugnazione in punto di trattamento
sanzionatorio, censurato sotto il profilo della misura della pena applicata.
Ora, nella personalizzazione della pena interviene anche la valutazione della
condotta del reo in epoca antecedente al reato.
E’ noto che tale elemento di valutazione, che opera ai fini del dosaggio della
pena entro i limiti edittali per il reato, è previsto dall’art. 133, comma 2, n.2 cod.
pen.,che fa riferimento ai precedenti penali e giudiziari e, in genere, alla
condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato.
In aggiunta a tale criterio vi è l’istituto della recidiva, disciplinata nelle sue
varie forme dall’art. 99 cod. pen. (oltre le ipotesi speciali di recidiva previste in
relazione a determinati reati o categorie di reati),che si ha, in generale, quando
colui che ha subito una condanna definitiva per un precedente reato ne
commette un altro e che determina un aumento della pena rispetto a quella che
verrebbe altrimenti applicata. Essa, che deve essere obbligatoriamente
contestata specificamente dal pubblico ministero in ossequio al principio del
contraddittorio, è assimilata ad una circostanza aggravante, implicando un
aumento della pena suscettibile di bilanciamento con le altre circostanze,
secondo i criteri stabiliti dall’art. 69 cod. pen.

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2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati e vanno trattati

Devono, pertanto, ritenersi ammissibili i motivi aggiunti che censurano
l’applicazione della contestata recidiva, in quanto funzionalmente connessi al
motivo principale di impugnazione relativo alla misura della pena inflitta.
Con riferimento al terzo motivo, ritiene questa Suprema Corte che
l’impugnata sentenza in punto di valutazione della recidiva facoltativa contestata
(recidiva reiterata specifica) non abbia offerto adeguata e corretta motivazione
sul perché detta recidiva dovesse ritenersi nella specie applicabile con rigetto del
corrispondente motivo di appello.

(Sez. U n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Rv. 251690) che sul giudice
del merito incombe uno specifico dovere di motivazione, sia quando ritiene sia
quando esclude la rilevanza della recidiva.
Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all’art. 99 c.p., comma 5, il
giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga
effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del
fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio
criminoso sia “concretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di
commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133
cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore
pericolosità del reo (Corte cost., sent. n.192 del 2007).
In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in
concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e
pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono
il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle
condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro,
dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro
individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di
colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza
di precedenti penali ( Sez. Un. 27-5-2010 n. 35738; Sez. 5, 15-5-2009 n.
22871; Sez. 2, 19-3-2008 n. 19557).
Nel caso in esame, la motivazione adottata dalla Corte territoriale non si
attiene ai sopra delineati principi.
Si risolve, piuttosto, in una argomentazione meramente assertiva e priva di
adeguato e specifico aggancio alla situazione concreta in disamina, resa,
peraltro, pretermettendo il rilievo contrario evidenziato dalla difesa in punto di
valutazione dell’effettiva personalità dell’imputato.
2.2. Occorre, dunque, annullare la sentenza impugnata sul punto, rinviando
ad altra sezione della stessa Corte di appello, chiamata nella specie a motivare in
ordine alla possibile applicazione, nella specie della contestata recidiva, all’uopo
6

Giova ricordare, in linea con quanto affermato dalle SS UU di questa Corte

seguendo le linee guida sopra rassegnate per come dettate dalle SS UU di questa
Corte con la già citata sentenza 5859/11.
3. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha indicato le ragioni ostative alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche, individuandole nella commissione di reati
anche in epoca successiva ai fatti giudicati, nei precedenti penali specifici,
nell’atteggiamento processuale dell’imputato, nella protrazione dell’attività
illecita per alcuni anni e nel carattere non modesto, in alcuni anni, delle cifre

Il ricorrente, dal canto suo, lamenta, genericamente, che la Corte avrebbe
posto a fondamento del diniego un’errata lettura dei suoi precedenti penali.
Ricorda questa Suprema Corte che la concessione o il diniego delle
circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, sottratto al
controllo di legittimità, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
e, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Il giudice, pertanto, non è tenuto ad una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma,
in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia
l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del
diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in
carenza di stretta contestazione (Sez. 6, n.36382 del 04/07/2003, Rv.227142,
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del
17/01/2013, La Selva).
Nella specie, la Corte territoriale ha specificamente indicato gli elementi
ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e la motivazione risulta
adeguata e logica e, pertanto, esente da censure.
4. Il quinto motivo di ricorso, infine, inerente al trattamento sanzionatorio,
resta assorbito nell’accoglimento del primo e del terzo motivo, atteso il disposto
annullamento con rinvio per un nuovo giudizio in ordine alla possibile
applicazione della contestata recidiva ai reati commessi negli anni 2000 e 2001

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati commessi
successivamente all’anno 2001 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad
altra Sezione della Corte di appello di Venezia in ordine ai reati commessi negli
anni 2000 e 2001.

oggetto dell’evasione di imposta.

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Così deciso il 18/11/2015

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