Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5120 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5120 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTOGALLO GINO ALDO N. IL 21/10/1980
avverso la sentenza n. 112/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/1/2014, la Corte di appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Portogallo
Gino Aldo avverso quella del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di
Manduria, di condanna per i reati di cui agli artt. 116 C.d.S. e 9 legge 1423 del
1956.
L’appello era, infatti, tardivo in quanto presentato dal difensore ben oltre i

motivazione contestuale; inoltre l’imputato, detenuto per altra causa, era
rinunciante a comparire e, quindi, non aveva alcun diritto alla notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza: tale avviso gli era stato notificato ma
non determinava lo spostamento della decorrenza del termine per
l’impugnazione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Portogallo Gino Aldo, deducendo
violazione di norme processuali.
La notifica del decreto che disponeva il giudizio, in effetti, era stata
effettuata in un periodo nel quale l’imputato si trovava in stato di detenzione
domiciliare, ma non a mani proprie ai sensi dell’art. 156, comma 3 e 157 cod.
proc. pen.. Ciò aveva prodotto una nullità assoluta ed insanabile, quindi non
sanata dalla rinuncia a comparire comunicata dopo la carcerazione.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce omessa notifica del decreto di
fissazione di udienza preliminare, notificato all’imputato presso lo studio del
difensore che, peraltro, era deceduto. Trattavasi anch’essa di nullità assoluta e
insanabile.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

La dedotta nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza
preliminare, non essendo assoluta – non integrando nemmeno nella
prospettazione del ricorrente la omessa citazione dell’imputato – avrebbe dovuto
essere dedotta entro la sentenza di primo grado (art. 180 cod. proc. pen.).

La dedotta nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio è
genericamente indicata (“si segnala che anche il decreto che dispone il giudizio

quindici giorni dalla pronuncia, in occasione della quale era stata redatta

risulta non essere mai stato notificato all’imputato che pertanto ha nominato
nuovo difensore a dibattimento aperto”) ed è comunque smentita dalla lettura
degli atti del dibattimento di primo grado: da essi emerge che il Giudice dispose
la rinnovazione della notifica all’udienza del 6/10/2009, che venne ritualmente
effettuata e a seguito della quale l’imputato nominò un difensore di fiducia.
Di conseguenza, l’imputato venne dichiarato contumace e, in seguito alla
carcerazione, rinunciò a comparire.

dell’udienza di appello è manifestamente infondata: Portogallo era, infatti,
presente davanti alla Corte territoriale, cosicché si era prodotta la sanatoria di
cui all’art. 184 cod. proc. pen. (che non si produce esclusivamente se la citazione
è del tutto omessa).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso l’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La dedotta nullità della notifica all’imputato del decreto di fissazione

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