Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5120 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5120 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catania
Nel procedimento nei confronti di

GALANTI Giuseppe, nato a Scicli il 26/6/1937
avverso la sentenza del 31/10/2012 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Modica che su richiesta di emissione di decreto penale di condanna
in relazione al reato ex artt.55 e 1161 del Codice Navigazione accertato il
22/7/2010, ha emesso sentenza di non luogo a procedere per essere il fatto non
previsto dalla legge come reato.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/10/2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Modica, su richiesta di emissione di decreto penale di condanna in

Data Udienza: 10/10/2013

relazione al reato ex artt.55 e 1161 del Codice Navigazione accertato il
22/7/2010, ha emesso sentenza di non luogo a procedere per essere il fatto non
previsto dalla legge come reato. La contestazione concerne il mantenimento
senza autorizzazione di una edificio destinato a civile abitazione all’interno della
zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo.
Il giudice ha rilevato che la modifica introdotta all’art.1161, citato,
dall’art.19 del d.lgs. 9 maggio 2005, n.96, ha eliminato il richiamo alla
disposizione contenuta nell’art.55 della medesima legge (nonché a quelle

assoggetta la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli
aerodromi”. Tale modifica comporta il venir meno della precedente ipotesi
incriminatrice concernente la realizzazione di edifici insistenti su terreno di
proprietà privata ma compresi entro la fascia di 30 metri dal demanio marino,
dovendosi escludere che la modifica stessa abbia lo scopo di ampliare l’area di
rilevanza penale delle condotte; ciò in quanto il comma 15 del medesimo art.19,
come modificato dall’art.19 del d.lgs. 15 marzo 2006, n.151, opera un richiamo
agli “ordini previsti dagli artt.712 e 714” e fissa per la violazione una sanzione
amministrativa.
Osserva, ancora, il giudice che nessun “vincolo di inedificabilità” è fissato
dall’art.55, comma 1, citato, che si limita a prevedere la necessità che le nuove
costruzioni siano precedute dalla autorizzazione del capo del compartimento. Si
tratta di autorizzazione che opera secondo la medesima “ratio” del permesso di
costruire, e cioè di un intervento del soggetto pubblico che non è impositivo di
nuovi vincoli ma meramente ricognitivo dei presupposti che legittimano
l’edificazione (Sez.Un., n. 17178 del 2002; Corte Cost., sentenza n.5 del
30/1/1980).
Infine, l’interpretazione così accolta non priverebbe l’ordinamento di
qualsiasi rimedio avverso la violazione della disposizione contenuta nel primo
comma dell’art.55, posto che il comma 5 di tale articolo rinvia alla previsione
dell’art.54 che prevede la possibilità per il capo del compartimento di ordinare la
rimessione in pristino dei luoghi.
2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Modica, il quale lamenta:
a. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. con
riguardo all’applicazione degli artt.55 e 1161 del Cod. Nav. Le previsioni del
d.lgs. n.96 del 2005, attuative del disposto della legge n.265 del 2004,
furono introdotte per accrescere la sicurezza del trasporto aereo e della
gestione portuale (si veda il preambolo alla legge delega, formulato dopo
l’incidente aereo occorso a Linate nel mese di ottobre 2001) e in tal senso

2

contenute negli artt.714 e 716) e lo ha sostituito con il richiamo a “i vincoli cui è

deve essere intesa la sostituzione dell’espresso richiamo alle sole disposizioni
contenute negli artt.55, 714 e 716 con l’espressione che rinvia in senso più
ampio ai “vincoli” esistenti sulla proprietà privata che si collochi nelle zone
prossime al demanio marittimo oppure ad aeroporto. Che la “ratio” della
innovazione sia quella di assicurare in modo quanto più possibile efficace una
fascia di rispetto e di sicurezza attorno alle aree portuali, demaniali e
aeroportuali lo dimostra il fatto che l’autorizzazione di cui all’art.55, comma
1, non necessaria nell’ipotesi che l’autorità marittima abbia concorso alla

prossimi al mare”: ipotesi che si realizza quando detta autorità abbia
accertato che nuove edificazioni non interferiscono negativamente con
l’impiego che delle aree demaniali o portuali o aeroportuali si intende fare. In
tal senso deve leggersi il contenuto della sentenza Sez.3, n.35210 del 2009 e
delle altre decisioni della medesima sezione emanate dopo la modifica
legislativa (n.35886 del 2006, n.12039 del 2007, n.17981 del 2008).
b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. posto che la
soluzione adottata dal giudice comporterebbe una disarmonia normativa,
prevederebbe una sanzione accessori (riduzione in pristino) scissa da una
sanzione principale ed escluderebbe l’esistenza di sanzione penale per
violazioni che attengono ad esigenze di tutela (sicurezza e fruibilità di aree
demaniali, portuali e aeroportuali) maggiori di quelle ordinariamente previste
dalla disciplina in tema di permesso di costruire, disciplina sorretta da
sanzione penale.
3. Propone ricorso anche il

Procuratore generale presso la Corte di

appello di Catania, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in quanto il nuovo testo
rappresenta una estensione, e non una riduzione, dell’area di intervento penale;
erroneamente il primo giudice ha ritenuto che, non costituendo l’autorizzazione
prevista un atto impositivo di vincolo di inedificabilità, non sussistano i
presupposti di sanzionabilità penale: l’espressione introdotta nel testo
dell’art.1161, citato, amplia il concetto di “vincolo” e richiama tutte le limitazioni
esistenti sulla proprietà confinante con l’area demaniale poste a tutela
dell’interesse collettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che i ricorsi meritino accoglimento. In particolare, le
ampie e articolate considerazioni del Procuratore della Repubblica ricorrente

3

emanazione di piani regolatori o di ampliamento che interessano i “terreni

contengono una puntuale ricostruzione della genesi e della “ratio” della
fattispecie derivante dalla modifica apportata all’art.1161 Cod. Nav. con il
decreto legislativo 9 maggio 2005, n.96, e successive modifiche, tra le altre cose
prospettando una corretta interpretazione del rinvio agli “ordini previsti dagli
artt.712 e 714” contenuto nella nuova disposizione.
2.

Osserva la Corte che il permanere di una competenza dell’autorità

marittima nelle procedure di programmazione relative all’assetto del territorio
che si relaziona con le aree portuali e aeroportuali oppure, in assenza di tale

4, del Cod. Nav.) confermano la necessità di una valutazione previa delle
interferenze che le opere erigende nella zona di rispetto possono avere con le
attività che in tali aree hanno luogo.
3. L’interpretazione proposta dai ricorrenti trova conferma nelle decisioni di
questa Corte assunte successivamente alla modifica normativa in esame con
riferimento al permanere dell’illecita edificazione nelle aree di rispetto demaniale.
Questa Sezione ha ribadito che anche successivamente agli interventi normativi
richiamati dal Tribunale di modica nella sua decisione, “l’art. 1161 c.n., punisce
infatti, senza limitazioni, chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del
demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non autorizzate
ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone
prossime al demanio marittimo o agli aeroporti”,

desumendosi dal contesto

motivazionale che tali vincoli, posti a difesa di un interesse generale,
ricomprendono anche le ipotesi come quelle oggetto della presente decisione
(Sez.3, n.35210 del 23/6/2009, Di Paolo).
Si tratta di decisione che conferma analogo principio indirettamente
affermato dalla sentenza della Sez.3, n.12039 del 2/2/2007, Pisanò, così che
deve concludersi che le complessive motivazioni fornite dalla giurisprudenza di
legittimità superano le pur articolate argomentazioni che sostengono il
provvedimento impugnato.
4.

Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza, emessa in

sede di decisione su istanza di pronuncia di decreto penale di condanna e al di
fuori del contraddittorio tra le parti, deve essere annullata senza rinvio e gli atti
restituiti per l’ulteriore corso al Tribunale attualmente competente ex d.lgs.
n.155 del 2012.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi agli atti al
Tribunale di Ragusa per l’ulteriore corso.

4

partecipazione, il permanere di uno specifico potere di intervento (art.55, comma

Così deciso il 10/10/2013

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